Il Collegio Consultivo Tecnico (CCT) dopo il correttivo al Codice Appalti

di Ennio Antonio Apicella - 15/01/2025

Com’è noto, il nuovo codice dei contratti pubblici ha stabilizzato e rivitalizzato il collegio consultivo tecnico, individuandolo come rimedio generale per prevenire o consentire la rapida risoluzione delle controversie e delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti (art. 215 d.lgs. n. 36 del 2013: di seguito, codice).

Il Collegio Consultivo Tecnico dopo il correttivo

L’intervento correttivo di fine anno 2024 (d.lgs. n. 209 del 2004: di seguito, correttivo) ha riportato l’istituto al suo originario ambito applicativo, costituito dagli appalti di lavori superiori alla soglia di rilevanza europea, dopo la scelta inizialmente operata dal codice di comprendervi anche lo svolgimento di servizi e forniture di importo pari o superiore a un milione di euro.

Dopo le alterne vicende collegate alla sua istituzione, repentina soppressione e rinascita, il collegio consultivo tecnico aveva trovato una “definitiva” – ma solo temporanea – sistemazione nell’art. 6 D.L. n. 76/2020 (conv. in legge n. 120/2022).

Infatti, secondo il comma 1 dell’art. 6 cit., “fino al 30 giugno 2023, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 50 del 2016, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5, nonché di rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data”.

Il comma 8-bis del medesimo art. 6 D.L. n. 76/2020 disponeva che “…con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite linee guida volte a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflativi e contenziosi esistenti…”.

La fonte primaria, dunque, attribuiva all’atto amministrativo un ambito di intervento molto ampio, che muove dai requisiti professionali, casi di incompatibilità e criteri preferenziali per la scelta dei componenti del collegio, include i parametri per la determinazione dei compensi (da commisurare al valore e complessità dell'opera, all'entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e qualità delle determinazioni assunte), e giunge fino alle modalità di costituzione e funzionamento del collegio ed al coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflativi e contenziosi previsti dalla disciplina dell’esecuzione delle opere pubbliche.

Infatti, l’art. 1 D.M. 17 gennaio 2022 n. 12, prevede che “in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, sono adottate le linee guida per l'omogenea applicazione, da parte delle stazioni appaltanti, delle disposizioni in materia di collegio consultivo”.

Le linee guida disciplinano “la costituzione del collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 76/2020” (§ 1.2.1) e richiamano ripetutamente lo stesso D.L. n. 76 in tema di obbligatorietà del collegio (§ 1.3.1), costituzione, durata dell’incarico e scelta dei componenti (§§ 2.1, 2.2 e 2.6.1), inosservanza dell’obbligo di costituzione (§ 2.3), requisiti professionali e incompatibilità (§§ 2.4.1 e 2.5), insediamento, funzioni e compiti dell’organismo (§ 3), natura delle decisioni (§ 5.1), oneri di funzionamento (§ 7.2.4), monitoraggio delle attività (§ 8).

Le linee guida del 2022 sono, dunque, dichiaratamente attuative dell’art. 6 cit., il quale, tuttavia, prevede espressamente un termine finale di efficacia per le disposizioni ivi contenute, in quanto dispone la costituzione obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, di un collegio consultivo tecnico per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche sopra-soglia, “fino al 30 giugno 2023, venendo così a coordinarsi con l’efficacia generale attribuita alle norme del codice (1° luglio 2023).

Solo limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal P.N.R.R. e dal P.N.C., le disposizioni di cui agli artt. 1, 2 (ad esclusione del comma 4), 5, 6 e 8 del D.L. n. 76/2020 cit., “si applicano fino al 30 giugno 2024, salvo che sia previsto un termine più lungo” (così, l’art. 14, comma 4, D.L. n. 13 del 2013, conv. in legge n. 41/2023).

Ne consegue che, dal 1° luglio 2023 (o dal 1° luglio 2024, per gli interventi finanziati con risorse P.N.R.R. e P.N.C., non risultando ulteriori differimenti del termine di efficacia), le linee guida M.I.T. del 2022 sono divenuta ex se inapplicabili, essendo cessata l’efficacia della fonte normativa che ne aveva legittimato l’adozione.

In virtù del richiamo operato dall’art. 1, comma 5, dell’allegato V.2 al codice, il comma 7-bis dell’art. 6 D.L. n. 76/2020 continuava a definire l’importo massimo dei compensi del collegio (La necessità di un rinvio espresso conferma l’inefficacia delle altre disposizioni dell’art. 6 cit.).

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