Collegio Consultivo Tecnico: occhio all'incompatibilità del professionista

di Redazione tecnica - 04/02/2025

Il professionista che ha svolto un qualsiasi ruolo sostanzialmente incidente sull’attività di verifica della progettazione di un’opera non può poi assumere l’incarico di componente del Collegio Consultivo Tecnico del relativo contratto.

Collegio Consultivo Tecnico: ANAC sull'incompatibilità del professionista

Si tratta infatti di una violazione di quanto previsto dalle Linee Guida del MIMS sulla composizione del CCT (orientamento ribadito anche dalla normativa in ambito di contratti pubblici, ribadito anche con il Correttivo al Codice Appalti 2023), secondo cui non può assumere l’incarico di componente di un Collegio consultivo tecnico delle opere pubbliche chi ha svolto o svolge sia per la parte pubblica, sia per l’operatore economico affidatario, attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sui lavori oggetto dell’affidamento.

A specificarlo è ANAC con la delibera del 22 gennaio 2025, n. 22 in relazione alla partecipazione di un ingegnere, precedentemente firmatario dell’attività di verifica sulla progettazione esecutiva di un’opera, quale componente del CCT della stessa.

Il professionista aveva anche dichiarato l’insussistenza di cause di incompatibilità, “di non svolgere e di non aver svolto sia per la parte pubblica, per l'operatore economico affidatario, attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sui lavori oggetto dell'affidamento (p.to 2.5.1 lett. a) Linee Guida), in quanto, ha svolto un’attività meramente ispettiva di supporto alla società incaricata dalla SA della verifica”. Pertanto, ha continuato a svolgere le proprie funzioni di membro del collegio, partecipando all’adozione delle relative determinazioni.

Nella fase di esecuzione contrattuale, alcuni ritardi e varianti hanno portato anche all’iscrizione di alcune riserve da parte dall’appaltatore, sulle quali il CCT si è pronunciato, riconoscendone la fondatezza e quindi il pagamento da parte della SA.

Dopo la segnalazione del RUP – e le dimissioni del professionsita da componente del CCT- l’Autorità ha quindi avviato un procedimento di vigilanza per violazione dell’art. 6 co. 8bis d.l. 76/2020 e dell’art. 2.5 delle  Linee MIMS, anche in considerazione dell’accordo transattivo conseguente alle riserve.

CCT e incompatibilità incarichi: la normativa di riferimento

Ricorda ANAC che il Collegio Consultivo Tecnico (CCT), è un istituto introdotto dall’art. 6 del D.L. n. 76/2020, poi modificato dall’art. 51 D.L. n. 77/2021 ed ulteriormente modificato dal d.lgs. n. 36/2023 e dal d.lgs. n. 209/2024.

In particolare, il comma 8-bis dell’art. 6 del Decreto Semplificazioni (introdotto dall’art. 51 d.l. 77/2021) rimanda all’adozione di specifiche linee guida per disciplinare, tra le altre cose, i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico.

Nelle linee Guida, adottate con Decreto MIMS del 17 gennaio 2022, all’art. 2.5 sono disciplinate le ipotesi delle incompatibilità dei membri del CCT, prevedendo che “Fermo quanto previsto dall’articolo 812 c.p.c., non può assumere l’incarico di componente del CCT chi: a) ha svolto o svolge sia per la parte pubblica, sia per l’operatore economico affidatario attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sui lavori oggetto dell’affidamento;”.

La disciplina del CCT è poi confluita nel nuovo codice dei contratti (artt. 215-219; All. V.2 d.lgs. 36/2023); i casi di incompatibilità dei membri del CCT sono stati disciplinati transitoriamente dalle suddette linee guida MIMS del 17.1.2022, ai sensi dell’art. 1 co. 3 dell’All. V.2).

Successivamente, l’All. V.2 è stato integralmente sostituito dall’art. 94, d.lgs. n. 209/2024 e attualmente all’art. 2 co. 3 lett. b) prevede che:

“Non possono essere nominati membri del collegio esclusivamente coloro che (…) versino in una situazione d’incompatibilità ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o abbiano svolto, per la parte pubblica o per l’operatore economico, attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell’esecuzione o dei lavori in relazione al contratto di appalto o alle sue fasi pregresse, salvo che l’attività sia stata svolta nell’ambito di organi collegiali consiliari”, norma che peraltro appare applicabile retroattivamente ex art. 225bis, co. 5 d.lgs. n. 36/2023 (introdotta dall’art. 70 del Correttivo).

Spiega ANAC che si rileva una sostanziale continuità normativa tra le diverse discipline succedutesi nel tempo, l’ultima delle quali (il Correttivo al Codice Appalti 2023), ha elevato le ipotesi di incompatibilità al rango di fonte primaria.

Le ipotesi di incompatibilità in generale

Sottolinea ANAC che l’art. 2.5.1 delle linee guida MIMS 17.1.2022, ha una formulazione molto ampia e generica, prevedendo che: “non può assumere l’incarico di componente del CCT chi: a) ha svolto o svolge sia per la parte pubblica, sia per l’operatore economico affidatario attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sui lavori oggetto dell’affidamento”.

Non si opera alcuna distinzione sul ruolo svolto dal soggetto nell’attività di verifica o alle modalità di conferimento dell’incarico, motivo per cui è altrettanto ampia la valutazione dei ruoli precedentemente svolti da includere nel divieto. La ratio della norma è volta ad evitare che un soggetto che abbia svolto un ruolo determinante nella verifica della progettazione possa pronunciarsi su una disputa relativa alla progettazione stessa, eventualmente emersa in fase esecutiva.

In sintesi, per ANAC, il soggetto che abbia svolto un qualsiasi ruolo sostanzialmente incidente sull’attività di verifica della progettazione di un’opera non può poi assumere l’incarico di componente del CCT del relativo contratto. Questo perché, se un soggetto ha in precedenza contribuito a verificare un progetto, non può essere oggettivo nel valutare eventuali e successive dispute che dovessero sorgere sul medesimo progetto.

La delibera ANAC

Situazione che si è verificata nel caso in esame in quanto il professionista:

  • è stato ispettore componente del team che ha svolto l’attività di verifica della progettazione in favore della stazione appaltante e che sotto questa veste ha sottoscritto il rapporto di verifica sulla progettazione poi posta a base di gara, il rapporto di verifica sulla progettazione svolta dall’appaltatore in seguito alle migliorie offerte in gara)
  • successivamente è stato componente del CCT, contribuendo ad adottare alcune determinazioni relative alle riserve iscritte dall’appaltatore, sulla base delle quali la SA e l’impresa hanno concluso un accordo transattivo, che vede il riconoscimento di un certo importo in favore dell’appaltatore.

Non si può quindi minimizzare, spiega l'Autorità, il ruolo del professionista nell’ambito dell’attività di verifica della progettazione: la norma di riferimento ricomprende nel divieto di assumere l’incarico di membro del CCT tutti coloro che abbiano svolto l’attività di verifica della progettazione, senza particolari specificazioni.

Senza entrare nel merito delle valutazioni compiute dal CCT, ANAC ha quindi ribadito violazione dell’art. 2.5.1 delle linee guida MIMS del 17.1.2022, a causa della connessione tra la precedente attività svolta dal professionista, in qualità di componente del team che ha svolto la verifica della progettazione, e la successiva attività, in qualità di membro del CCT.



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Delibera