Colonnine di ricarica per veicoli elettrici: il MASE stanzia oltre 700 milioni
di Redazione tecnica - 07/05/2024
Con i due decreti “gemelli” del 18 marzo 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2024, n. 101, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha definito criteri e le modalità per la concessione dei benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, per la realizzazione di almeno 13.755 stazioni di ricarica veloci per veicoli elettrici nei Comuni e di almeno 7.500 stazioni di ricarica super-veloci per veicoli elettrici sulle strade extraurbane.
Colonnine di ricarica nei Comuni e su strade extraurbane: i nuovi decreti del MASE
I due decreti sostituiscono integralmente i Decreti del MASE del 12 gennaio 2023, n. 10 e n. 11, e prevedono la realizzazione di oltre 21mila colonnine di ricarica entro il 2026, con il supporto tecnico-operativo del GSE.
Per le stazioni di ricarica nei centri urbani sono stati messi a disposizione 353,16 milioni di euro, così ripartiti:
- 254,208 milioni per il 2023;
- 98,952 milioni per il 2024.
Per quelle nelle strade extraurbane sono stanziati invece 359,943 milioni di euro, così ripartiti:
- 162,982 milioni di euro per il 2023;
- 196,961 milioni di euro per il 2024.
Possono accedere alle agevolazioni le imprese o gli RTI costituiti o costituendi che, alla data di presentazione dell’istanza di ammissione al beneficio, dimostrano di aver gestito stazioni di ricarica operative sul territorio dell’Unione europea, in un numero almeno pari al 5% del numero di stazioni di ricarica riferito all’ambito per il quale è proposta istanza al beneficio.
Stazioni di ricarica per veicoli elettrici: progetti e spese ammissibili
Sono ammissibili al beneficio i progetti che:
- a) sono avviati successivamente alla data di presentazione dell’istanza di ammissione al beneficio;
- b) prevedono la realizzazione del numero minimo di stazioni di ricarica per ciascuno dei lotti appartenenti all’ambito per il quale è proposta istanza al beneficio
- c) qualora sia necessario procedere a una nuova connessione alla rete ovvero all’adeguamento di una connessione esistente, sono forniti del preventivo di connessione o di altra idonea documentazione relativa alla comunicazione formale con il gestore della rete di distribuzione;
- d) qualora le stazioni di ricarica siano ubicate presso stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali e l’istanza di ammissione sia presentata da un soggetto diverso dal gestore della stazione, sono corredati da un accordo per l’esercizio di diritti sull’area per l’installazione della stazione di ricarica, ovvero in grado di consentire l’installazione e la gestione delle stazione di ricarica per almeno cinque anni;
- e) qualora le stazioni di ricarica siano ubicate presso aree private ad accesso pubblico, sono corredati da un accordo con il soggetto che esercita diritti sull’area per la realizzazione delle nuove stazioni;
- f) qualora le stazioni di ricarica siano installate su suolo pubblico, sono corredati del titolo attestante la disponibilità del suolo pubblico;
- g) rispettano il principio di «non arrecare danno significativo» (cd. « Do No Significant Harm » - DNSH);
- h) rispettano il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) n. 2021/241;
- i) rispettano i requisiti tecnici individuati nell’allegato 1 al Decreto
Sono ammissibili al beneficio le spese, al netto di IVA, relative a:
- a) l’acquisto e la messa in opera di stazioni di ricarica da almeno 90 kW di potenza nei centri urbani, 175 kW per quelle sulle strade extraurbane, compresi gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio. Per questa voce è ammissibile un costo massimo di 50mila euro per stazione di ricarica nei centri urbani e 81mila euro su strade extraurbane;
- b) i costi per la connessione alla rete elettrica come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 20% del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera delle stazioni di ricarica, nel caso di colonnine nei centri urbani e del 40% per quelle su strade extraurbane;
- c) le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi e i costi sostenuti per ottenere le pertinenti autorizzazioni, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera della stazione di ricarica;
Non sono, in ogni caso, ammissibili al beneficio:
- a) i costi delle unità locali di produzione o stoccaggio di energia elettrica;
- b) le spese relative all’acquisizione di terreni e altri beni immobili, nonché gli eventuali costi connessi a diritti reali e/o personali di godimento, quali, a mero titolo esemplificativo, l’affitto, la locazione e la servitù;
- c) le spese per consulenze di qualsiasi genere;
- d) le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere.
Se il soggetto beneficiario/attuatore realizza progetti con un numero stazioni di ricarica superiore a quello complessivo indicato negli avvisi pubblici, il contributo viene assegnato esclusivamente in riferimento al numero di stazioni di ricarica indicate.
In entrambi i casi le agevolazioni sono concesse in forma di contributo a fondo perduto per un importo non superiore al 40% delle spese ammissibili e non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato.
Gli avvisi pubblici per la presentazione delle istanze
Tramite provvedimento della Direzione generale competente, il MASE approverà gli avvisi pubblici per la presentazione delle proposte progettuali nei quali verranno definiti:
- il numero minimo di stazioni di ricarica per ambito e per lotto;
- i termini e le modalità di presentazione delle istanze di ammissione al beneficio;
- i requisiti dei soggetti beneficiari/attuatori;
- le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi;
- gli ulteriori elementi utili a disciplinare l’attuazione dell’Investimento.
Le risorse verranno assegnate attraverso procedure di selezione, riferite a ciascun ambito o lotto o accorpamenti di due o più ambiti o lotti che stabiliscono:
- il numero complessivo di stazioni previste per ciascun ambito e lotto;
- il numero minimo di stazioni di ricarica da realizzare in ciascun lotto e, conseguentemente, il numero massimo di soggetti beneficiari/attuatori;
- le regole per il dimensionamento delle proposte progettuali.
I soggetti proponenti indicano nell’istanza di ammissione al beneficio:
- la riduzione percentuale del costo specifico massimo ammissibile che intendono richiedere, comunque non inferiore all’1,25% e non superiore al 50%;
- il numero di stazioni di ricarica che intendono realizzare, comunque non inferiore ai valori minimi indicati negli avvisi pubblici, con riferimento a ciascun ambito e lotto.
Ammissione ai benefici ed erogazione del contributo
Il GSE formerà una graduatoria per ciascuna procedura di selezione, secondo i criteri di selezione previsti dal Decreto, assegnando un punteggio massimo di 100 punti. Gli aggiudicatari dovranno garantire l’entrata in funzione delle stazioni di ricarica entro i termini stabiliti negli avvisi pubblici del MASE.
I soggetti dovranno presentare la richiesta di erogazione seguendo lo schema allegato al Decreto, per spese interamente quietanziate entro il 31 dicembre 2025. Inoltre i beneficiari/attuatori potranno cedere, previa comunicazione al Ministero e al soggetto gestore, la titolarità delle stazioni di ricarica a terzi solo dopo la loro realizzazione e messa in funzione.
© Riproduzione riservata
- Tag: