Compensazione crediti fiscali: la Circolare del Fisco

di Redazione tecnica - 03/07/2024

Con la Circolare del 28 giugno 2024, n. 16/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modifiche alle procedure di compensazione di crediti di cui all’articolo 17 del d.Lgs. n. 241/1997, introdotte dai commi 94 a 98 dell’art.1 della Legge di Bilancio 2024 e dall’art. 4, commi 2 e 3 del D.L. n. 39/2024, convertito con legge n. 67/2024 (c.d. "decreto Superbonus").

Compensazione crediti fiscali: la Circolare dell'Agenzia delle Entrate

Ricordiamo che i commi da 94 a 98 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213) hanno introdotto misure di razionalizzazione e di contrasto all’evasione sulla disciplina delle compensazioni di crediti recata dall’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, e dall’articolo 37, commi 49 e seguenti, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.

In tema di compensazione dei crediti fiscali, è successivamente intervenuto l’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 (c.d. “Decreto Agevolazioni” o “Decreto Superbonus”), che ha sostituito il comma 49-quinquies dell’articolo 37 del d.l. n. 223 del 2006.

La Circolare fornisce chiarimenti sulle modifiche introdotte dalla normativa in relazione a:

  • Obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle entrate in caso di compensazione
  • Esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione in presenza di carichi di importo superiore a 100.000 euro
    • Debiti che concorrono al raggiungimento dei 100.000 euro
    • Crediti per i quali opera l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione
    • Ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione
    • Coordinamento con il divieto alle compensazioni di cui all’articolo 31 del d.l. n. 78 del 2010

In particolare si forniscono le istruzioni operative in relazione ai seguenti aspetti:

  • l’obbligo generalizzato di effettuare la compensazione dei crediti per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, anche con riferimento ai crediti maturati nei confronti dell’INPS e dell’INAIL;
  • l’esclusione, a decorrere dal 1° luglio 2024, dalla facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché di carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate, compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di importo complessivamente superiore a 100mila euro.

 

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