Compensazione dei prezzi in un appalto: occhio al calcolo della variazione
di Redazione tecnica - 19/01/2023
Il calcolo per l’eventuale compensazione dei prezzi in un appalto, ai sensi del D.L. n. 162/2008, non va fatto sulla base di una comparazione astratta, ma tenendo conto dei costi realmente sostenuti dall’impresa appaltatrice.
Calcolo prezzi per compensazione in un appalto: la sentenza del Consiglio di Stato
Sulla base di questi presupposti, il Consiglio di Stato ha respinto, con la sentenza n. 278 del 9 gennaio 2023, il ricorso in appello presentato da un’ATI che aveva richiesto una compensazione dei costi sostenuti nella realizzazione di lavori di manutenzione, interamente eseguiti e terminati nel 2008. La richiesta era stata avanzata sulla base dell’art. 1 del D.L. n. 162/2008, in relazione all’art. 133 comma 4 del d. lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici allora in vigenza) e dal relativo DM del Ministero delle Infrastrutture 30 aprile 2009.
Come ricorda Palazzo Spada, il D.L. n. 162/2008, con l’obiettivo di favorire le imprese a fronte di aumenti dei prezzi eccezionali registratisi in quel periodo, ha previsto “in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva entro il 31 gennaio 2009, con proprio decreto, le variazioni percentuali su base semestrale, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”.
Lo stesso art. 1 del d.l. n. 162/2008, per ottenere questa compensazione per così dire straordinaria, ha ribadito al comma 3 che “La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell'anno 2008 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2008 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni” e al comma 4 ha mantenuto la necessità di presentare a pena di decadenza la relativa istanza entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di rilevamento delle variazioni dei prezzi.
L’ATI ha quindi presentato istanza di compensazione nel giugno 2009, che la SA ha respinto specificando che le fatture e le dichiarazioni allegate alla domanda fossero inidonee a giustificarla, in quanto tutte erano state inoltrate decorso il termine di decadenza di 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di rilevamento delle variazioni dei prezzi.
Secondo l’amministrazione, per ottenere la compensazione, sarebbe stato necessario presentare entro il termine di decadenza non solo la domanda relativa, ma anche tutta la documentazione giustificativa della stessa.
La compensazione prezzi è ristoro su perdite effettivamente subite
Nel giudicare il caso, il Consiglio ha ribadito che la norma relativa alla compensazione dei prezzi, è intesa non a riconoscere una sorta di finanziamento a fondo perduto, come sarebbe se la compensazione venisse riconosciuta a prescindere da un pregiudizio concreto subito dall’appaltatore, ma a ristorare quest’ultimo da perdite effettivamente subite.
La conferma arriva dal testo stesso dell’art. 133 che si riferisce a “lavorazioni contabilizzate” in un anno solare ben determinato e a “quantità accertate” relative alle lavorazioni stesse, il che rimanda ad una valutazione concreta, e non a criteri astratti. Ulteriore conferma la rappresenta la la circolare applicativa della norma (circolare del Ministero delle infrastrutture 4 agosto 2005 n.871), che all’art. 2, comma 2, richiede che il direttore dei lavori provveda ad accertare “le quantità del singolo materiale da costruzione cui applicare la variazione di prezzo unitario” sulla base della contabilità di cantiere, e quindi con un apprezzamento relativo alla situazione di fatto così come essa si presenta.
Il ricorso è stato quindi respinto ed è stata anche occasione per i giudici di Palazzo Spada per ribadire come la documentazione contabile di un’impresa, non è nella disponibilità dell’amministrazione che con l’impresa abbia concluso un qualche contratto. È solo l’impresa interessata ad ottenere la compensazione a poter sapere quale sia la documentazione idonea a sostenere la relativa richiesta.
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