L’impatto delle opere pubbliche sul prodotto interno lordo
italiano è questione ormai acclarata al pari della consapevolezza
in ordine all’importanza degli appalti per l’intero complesso socio
economico.
L'ottimizzazione dei tempi
E’ sempre più avvertita l'esigenza da parte dello Stato di
accelerare la realizzazione degli interventi ottimizzando le
tempistiche e minimizzando gli effetti negativi dei ritardi anche
in termini di perdita di competitività del nostro sistema
infrastrutturale e produttivo.
Sulla base di tali presupposti il legislatore ha introdotto
dapprima i correttivi (?) cd dello “sblocca cantieri” e poi, a
seguito dell’ulteriore contrazione indotta dall’evento pandemico,
le ulteriori disposizioni contenute nel decreto semplificazioni e
norme correlate.
L’architettura operativa, già delicata nel suo equilibrio
complessivo, rischia oggi di paralizzarsi completamente a causa
dell'aumento dei prezzi dei materiali e dei costi unitari in genere
che stanno travolgendo le ipotesi economiche formulate in sede di
gara dagli operatori economici.
Non sono pochi i casi , della pratica professionale, di impresa
che eccepiscano l’eccessiva onerosità sopravvenuta chiedendo di
svincolarsi dal vincolo contrattuale, o quanto meno, di sospendere
i lavori auspicando il venir meno della bolla speculativa.
I sistemi di compensazione e revisione
Il legislatore, seppur con colpevole ritardo, ha introdotto,
come riportato nella tabella a seguire, una serie di strumenti
straordinari di natura compensativa-revisionale:
A
|
Art. 1-septies del
D.L. 25-5-2021 n. 73
|
Per i contratti in corso di esecuzione
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto ovvero dal 24/07/2021
Per aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da
costruzione verificatisi nel primo semestre
2021
|
B
|
Art. 1 - Comma 398
L. 30-12-2021 n. 234
|
Per i contratti in corso di esecuzione
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto 73/2021 ovvero dal 24/07/2021.
Per aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da
costruzione verificatisi nel secondo semestre 2021.
|
C
|
Art. 25 del
D.L. 1-3-2022 n. 17
|
Per i contratti in corso di esecuzione alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto
73/2021 ovvero dal 24/07/2021.
Per aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da
costruzione verificatisi nel primo semestre 2022.
|
D
|
Art. 29, comma 1 lett. a) e b) del
D.L. 27 gennaio 2022, n. 4
|
Per procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi
o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente
siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del
decreto ovvero dal 27/01/2022.
|
A mio parere le correzioni economiche indotte dai predetti
strumenti normativi risultano marginali rispetto alle effettive
esigenze; in questo articolo viene riportato il risultato dello
studio campione eseguito su un appalto tipo seppur di modesta
entità economica (di circa 700.000 ) € relativo alla realizzazione
di opere stradali tradizionali ( pali , sistemazione piattaforma
stradale ecc).
In prima battuta è stato valutato l’effettivo aumento dei costi
dei materiali prendendosi a riferimento i preventivi originali
(giustificati in sede di gara) e quelli aggiornati all’attualità
per un maggior costo diretto di circa 72.013,74 (pari al 10%
dell’appalto) euro come da prospetto che segue:
A tale costo occorre sommare quello delle voci indirette
(esempio lubrificanti, gasolio, energia elettrica , gas ecc.) quale
aliquota concorrente alla formazione delle singole voci di costo o
componenti l’aliquota generale delle spese generali.
Si tratta, quest’ultimo, di importo variabile legato alla natura
delle lavorazioni ma certamente incidente per una percentuale
variabile dal 5 al 15%.
La compensazione del costo
È interessante quindi valutare come concretamente e in che
misura il decreto ministeriale dell'11/11/2021 (Art. 1-septies del
D.L. 25-5-2021 n. 73) compensi il maggior costo sofferto
dall’O.E..
Come si rileva nella tabella seguire, l'applicazione del rimedio
compensativo determina un recupero economico di circa il 50% pari a
35.693,95 € residuando una sofferenza economica di circa oltre il
50%.
Sempre ai soli fini conoscitivi l'applicazione invece dello
strumento compensativo/revisionale previsto dall'articolo 29 comma
1 del decreto legge 27 gennaio 2022 numero 4 comporta un recupero
economico di circa 31.564,97€ lasciando quindi in capo
all'appaltatore il maggior costo di € 40.448,77 ovvero il 56% del
maggior importo sofferto a causa degli aumenti.
Per quanto trattasi di strumento compensativo che deve mirare a
riequilibrare almeno in parte gli effetti negativi di un evento
straordinario, è evidente che l’O.E. dovrà sopportare il 50% dei
maggiori costi oltre agli aumenti del settore energetico sottratti
a valutazione del legislatore.
Esistono infatti una serie di ulteriori costi che sfuggono dalla
determinazione di cui sopra e che sono legati all’aumento del costo
dei carburanti e di tutte quelle voci unitarie che tuttavia
concorrono nella determinazione dei prezzi contrattuali ed anche
delle voci afferenti alle spese generali.
Conclusioni
Dal modesto studio condotto quindi si desume che:
- gli strumenti compensativi debbono trovare una più celere
applicazione proprio per la natura parzialmente riequilibrativa
degli stessi;
- un effettivo riequilibrio della prestazione sinallagmatica non
può prescindere da una valutazione globale basata sul prezziario e
non sulle (tardive e parziali) voci unitarie di costo;
- la soggezione economica a cui l'O.E. si vede esposto non
giustifica automaticamente la possibilità per lo stesso di avviare
procedure miranti a chiedere la risoluzione del contratto per
eccessiva onerosità.
Certamente le valutazioni di cui sopra vanno contestualizzate
caso per caso essendo ben evidenti situazioni marginali (quali
quelle riferite alle carpenterie metalliche o alle opere in
conglomerato bituminoso) per le quali lo squilibrio è ancor più
evidente.
Non può quindi che essere accolto con favore quanto previsto al
comma 11 bis (comma inserito dalla legge di conversione 28 marzo
2022, n. 25) dall’art. 29 del D.L. 27/01/ 2022 n. 4 recante “Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” (che per gli
accordi quadro prevede di agire sul prezziario) così come la bozza
del testo dell’art. 25 del Decreto Aiuti (con riferimento alla
contabilizzazione in deroga sulla base del prezziario
aggiornato).
Ciò che manca purtroppo è un prezziario trasparente e ben
strutturato che, sulla base di voci auspicabilmente
standardizzate, tenga conto coerentemente degli effettivi
costi ed oneri operativi.
Ma questa è un’altra storia.
© Riproduzione riservata