Compensi professionisti: utilizzare le tariffe professionali
di Redazione tecnica - 07/06/2023
Nell'attesa che il nuovo Codice dei contratti pubblici (il D.Lgs. n. 36/2023) diventi operativo e che la Legge 21 Aprile 2023, n. 49 cominci a produrre i suoi effetti, a distanza di 7 anni si continua a parlare del calcolo dei corrispettivi professionali da porre a base di gara.
Compensi professionali: cosa prevede il Codice dei contratti
L'art. 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 (in vigore fino al 30 giugno 2023) prevede, infatti, che i corrispettivi calcolati sulla base delle tabella contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (Decreto Parametri) siano utilizzati dalle stazioni appaltanti "quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo a porre a base di gara dell'affidamento". Tale formulazione ha creato sin dal primo momento due fazioni contrapposte tra:
- chi intendeva l'utilizzo dei parametri come obbligatorio per determinare l'importo da porre a base di gara per i servizi di architettura e ingegneria;
- e chi, invece, utilizzava tali parametri come criterio dal quale era possibile discostarsi.
L'impasse è stata affrontata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) già nelle Linee guida n. 1 "Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria" che, per quanto riguarda la determinazione dell’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, confermava di dover fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016.
Veniva anche ribadito che per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò al fine di verificare la congruità dell’importo fissato, l’assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo.
Il nuovo Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023 ha ribadito il contenuto del vecchio D.Lgs. n. 50/2016. All'art. 41, comma 15 viene, infatti, riportato:
Nell’allegato I.13 sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento. In sede di prima applicazione del presente codice, l’allegato I.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
I nuovi rilievi di ANAC
L'argomento è stato ribadito dall'ANAC con l'Atto del Presidente del 17 maggio 2023 in cui, a seguito della segnalazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), ha confermato che il mancato inserimento nella documentazione di gara del dettaglio delle prestazioni e del calcolo dei corrispettivi determinati ai sensi dell’art. 24 comma 8 del d.lgs. 50.2016 secondo le tabelle ministeriali di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 non permette ai concorrenti di comprendere le attività incluse nell’appalto né il procedimento adottato per il calcolo dell’importo posto a base di gara, in violazione delle linee guida n. 1 e del Comunicato del Presidente del 3 febbraio 2021.
In definitiva, nell’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, le stazioni appaltanti devono utilizzare il decreto “Parametri” come criterio per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara
I rilievi del CNI
Grazie alla segnalazione del CNI e al suo Osservatorio Bandi si è nuovamente puntato l'attenzione sulla mancata chiarezza nel calcolo dei corrispettivi e sulla mancata indicazione delle prestazioni nell'appalto. Questo mancato rispetto dei principi stabiliti dal d.lgs. 50/2016 e dal DM 17 giugno 2016 non solo rende difficile per i concorrenti comprendere le attività incluse nell'appalto, ma espone l’amministrazione a successive richieste di pagamento.
"La trasparenza e la chiarezza nelle procedure di gara sono pilastri fondamentali per garantire la correttezza e l'efficienza delle operazioni - ha dichiarato Domenico Condelli, Consigliere del CNI - L'Osservatorio Bandi CNI ha agito rapidamente e correttamente nel segnalare queste anomalie all'ANAC. Il nostro obiettivo è, come sempre, garantire la trasparenza e la correttezza nell'ambito delle gare per i servizi di ingegneria, a tutela della cittadinanza e dell'intero settore professionale".
Il caso sottolinea l'importante ruolo svolto dall'Osservatorio Bandi CNI, che continua a monitorare attentamente le procedure di gara per garantire la corretta applicazione delle norme in materia di affidamenti di servizi di ingegneria.
Il Presidente del CNI, Angelo Domenico Perrini, ha colto l'occasione per "invitare le stazioni appaltanti a rispettare le norme vigenti, sottolineando l'importanza del rispetto delle linee guida ANAC e delle disposizioni del D.M. 17/06/2016 per garantire trasparenza e correttezza nei processi di appalto".
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