Compravendite immobiliari: il risarcimento in caso di abusi edilizi

di Gianluca Oreto - 17/01/2025

Quando si acquista un immobile, la verifica dello stato legittimo dovrebbe essere una priorità per evitare problematiche legate ad abusi edilizi. Una mancata analisi può portare a conseguenze legali e costi inaspettati, come evidenziato dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 28765 del 7 novembre 2024. Esaminiamo nel dettaglio cosa significa "stato legittimo" e quali sono le implicazioni per chi compra o vende immobili.

Cos’è lo stato legittimo di un immobile

Lo stato legittimo rappresenta la conformità dell'immobile ai titoli edilizi approvati. Secondo l’art. 9-bis, comma 1-bis, del Testo Unico dell’Edilizia (il d.P.R. n. 380/2001), lo stato legittimo corrisponde al progetto originariamente autorizzato a cui occorre aggiungere le eventuali modifiche successive che rispettano la normativa vigente.

Nel caso di immobili o unità immobiliari edificati in epoca nella quale era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, il citato comma 1-bis, definisce stato legittimo come “quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello, rilasciato o assentito, che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, a condizione che l'amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali”.

A seguito delle modifiche apportate a questo comma dalla Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), nella valutazione dello stato legittimo è possibile considerare tutte le formule di sanatoria (artt. 34-ter, 36 e 36-bis, TUE), le fiscalizzazioni (artt. 33, 34, 37, commi 1, 3, 5 e 6, e 38, TUE) e le tolleranze costruttive-esecutive (art. 34-bis, TUE).

Una volta determinato lo “stato legittimo”, la sua perfetta corrispondenza con lo stato di fatto dell’immobile definisce se lo stesso risulta essere in regola dal punto di vista edilizio e urbanistico.

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