La comunicazione di avvio del procedimento in edilizia: interviene il TAR

di Redazione tecnica - 15/01/2025

L’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di repressione di abusi edilizi non vizia il provvedimento adottato laddove lo stesso risulti adeguatamente motivato in riferimento alla realizzazione di opere in assenza di titolo e con il richiamo alla normativa violata, non occorrendo alcuna specifica valutazione dell’interesse pubblico sotteso e della relativa comparazione con gli interessi privati coinvolti né la comunicazione del preavviso di rigetto.

L’avvio del procedimento in edilizia

Questo è un principio consolidato della giustizia amministrativa in riferimento al potere-dovere della pubblica amministrazione di vigilare sull’attività urbanistico-edilizia ed intervenire in caso di mancata rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi - art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Un potere-dovere che va correttamente bilanciato con quanto prevede l’art. 7 della Legge n. 241/1990 (Norme in materia di diritto amministrativo) a mente del quale la pubblica amministrazione:

  • da una parte deve comunicare l’avvio del procedimento;
  • dall’altra può adottare, anche prima della effettuazione della comunicazione di avvio del procedimento, provvedimenti cautelari.

Il citato art. 7 della legge n. 241/1990, dunque, rappresenta un cardine del procedimento amministrativo, stabilendo l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di comunicare l’avvio del procedimento ai soggetti interessati. Un principio che garantisce trasparenza, contraddittorio e partecipazione attiva, fondamentali nei procedimenti edilizi regolati dal Testo Unico Edilizia.

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