Comunicazione lavori su parti comuni condominiali: richiesta la proroga
di Redazione tecnica - 21/02/2024
Nella selva di adempimenti previsti nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, c’è da considerare che se questi riguardano le parti comuni di edifici residenziali, è necessario che gli amministratori di condominio trasmettano all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute con l’esatta indicazione delle quote di spesa imputate ai singoli condòmini.
Comunicazione lavori in condominio: la norma
Un adempimento previsto dall’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 1 dicembre 2016 necessario per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata e su cui non sono previste soglie minime per la trasmissione del dato né è prevista la possibilità per il singolo condòmino di esercitare opposizione all'inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata.
La comunicazione va effettuata entro il 16 marzo di ogni anno relativamente alle spese sostenute nell’anno precedente, utilizzando il software per la compilazione e per il controllo messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline).
Gli interventi da comunicare
Ricordiamo che tra gli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico delle parti comuni condominiali rientrano quelli previsti al comma 1, dell’art. 16-bis del D.P.R. n. 917/196 (TUIR), che comprendono:
- gli interventi di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile;
- la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
- l’eliminazione delle barriere architettoniche;
- l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- la realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
- la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici;
- l’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica.
La richiesta dei Commercialisti
Arriva dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti, per il tramite del Tesoriere e delegato all’area fiscalità Salvatore Regalbuto, la proposta di revisione degli adempimenti connessi a questa comunicazione. Lo rende noto una informativa agli Ordini territoriali della categoria firmata dal presidente nazionale Elbano de Nuccio.
Entrando nel dettaglio, la richiesta dei commercialisti è volta:
- ad ottenere un’adeguata proroga del termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata;
- ad eliminare l’obbligo di indicare i dati relativi alle spese oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, già oggetto della separata Comunicazione di esercizio dell’opzione.
Secondo i commercialisti “la comunicazione di tali spese, nei casi in cui tutti i condomini abbiano optato per la cessione del credito o lo sconto in fattura, non ha particolare utilità ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata”.
“L’Agenzia delle Entrate - scrivono i commercialisti - sta valutando le casistiche per le quali sia possibile evitare l’adempimento e, pertanto, si invitano gli iscritti ad attendere qualche giorno nella relativa predisposizione in quanto è più che probabile che in tempi celeri l’Agenzia, oltre a differire il termine per l’invio, individui le casistiche relative alle spese per interventi che, essendo state oggetto di cessione del credito o di sconto in fattura, possono non essere trasmesse”.
Chiesta una riduzione del regime sanzionatorio
Altra richiesta dei Commercialisti riguarda la riduzione del regime sanzionatorio per le violazioni relative alla comunicazione dei dati ai fini della dichiarazione precompilata. Attualmente, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie ovvero delle altre spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta, la sanzione applicabile è pari a euro 100 per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000.
Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000. “Si tratta - scrivono i commercialisti - di un regime sproporzionato che occorre mitigare al fine di garantire proprio il rispetto del principio di proporzionalità delle sanzioni per violazioni che non sono certamente da ascrivere a comportamenti di tipo elusivo o evasivo da parte dei soggetti obbligati”.
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