Comunicazione opzioni bonus edilizi: oggi ultimo giorno per l’invio
di Redazione tecnica - 04/04/2024
Tempo praticamente scaduto per inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione d'uso delle opzioni alternative alla detrazione diretta (sconto in fattura e cessione del credito), ai sensi dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) per le spese sostenute nel 2023, nonché alle rate residue e non fruite relative alle detrazioni sulle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022 per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica.
Comunicazione opzioni bonus edilizi: oggi ultimo giorno
Scade infatti oggi il termine stabilito con il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 21 febbraio 2024, prot. n. 53159, che ha prorogato al 4 aprile 2024 la scadenza ordinariamente prevista per il 16 marzo di ogni anno per adempiere all’obbligo. Le modalità di trasmissione delle comunicazioni rimangono sempre le stesse: esclusivamente in via telematica all’interno dell’area riservata del sito del Fisco, tramite l’apposito modello, o comunque tramite i canali telematici dell’Agenzia.
Comunicazione opzioni alternative: a chi spetta farla
Ricordiamo che, per gli interventi eseguiti su unità immobiliari, sono obbligati a inviare la comunicazione i seguenti soggetti:
- i beneficiari della detrazione, anche tramite intermediario, nei casi in cui non è richiesto il visto di conformità;
- esclusivamente i soggetti autorizzati a rilasciare il visto di conformità, per tutti gli interventi che danno diritto al Superbonus e per quelli non Superbonus per i quali è comunque richiesto il visto di conformità.
Per gli interventi eseguiti su parti comuni degli edifici, sono tenuti a trasmettere la comunicazione :
- l’amministratore di condominio, anche tramite intermediario, se non è necessario il visto di conformità;
- i soggetti autorizzati al rilascio del visto di conformità oppure l’amministratore del condominio, direttamente o tramite intermediario nel caso di interventi Superbonus o non Superbonus per i quali sia comunque richiesto il visto di conformità.
Stessa procedura nel caso in cui la comunicazione riguardi la cessione del credito di rate residue non fruite per interventi eseguiti su unità immobiliari oppure sulle parti comuni degli edifici. Se non è necessario il visto di conformità, la comunicazione può essere inviata direttamente dal beneficiario o tramite suo intermediario; se invece è necessario il visto di conformità, a inviare la comunicazione dovrà essere il soggetto autorizzato.
Stop alla remissione in bonis
Quella di oggi si configura oltretutto come una data definitiva: con l’entrata in vigore del Decreto Legge del 29 marzo 2024, n. 39, è stata esclusa, all'art. 2, comma 1, l’applicazione dell’istituto della remissione in bonis, disciplinato dall’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012, e che avrebbe previsto fino al 15 ottobre 2024, a fronte del pagamento di una sanzione di 250 euro, la possibilità di comunicare tardivamente l’opzione alternativa all’Agenzia delle Entrate. L’esclusione riguarda sia le comunicazioni delle opzioni relative alle spese sostenute nell’anno e alle successive cessioni, sia quelle riguardanti le rate residue non fruite per spese sostenute in anni precedenti e le relative, successive cessioni.
Questa scelta è stata motivata dal MEF specificando la necessità di acquisire entro il 4 aprile 2024, i dati sulle minori entrate del bilancio dello Stato derivanti dal totale delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate.
Infine, il Fisco segnala che, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.L. n. 39/2024, la sostituzione delle comunicazioni inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita sempre entro il 4 aprile 2024.
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