Comunicazione rendita catastale: chiarimenti dal Fisco
di Redazione tecnica - 19/03/2022
Nell'attribuzione della rendita catastale di un immobile, fino alla determinazione definitiva da parte del Fisco, è valida quella proposta dal contribuente. Lo conferma l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 7/E, con oggetto “Modalità e termini per la rettifica della rendita catastale “proposta” e relative annotazioni negli atti del catasto – efficacia e applicabilità della rendita attribuita”.
Comunicazione rendita catastale: la circolare del Fisco
Il provvedimento fornisce infatti dei chiarimenti sul termine di dodici mesi per la determinazione della rendita catastale definitiva previsto dall’articolo 1, comma 3, del Decreto del Ministero delle Finanze n. 701/1994, oltre che sull’ambito applicativo di quanto disposto dall’articolo 74 della Legge n. 342/2000, relativo all’efficacia della notifica degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali.
In particolare, il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 (“Regolamento recante norme per l’automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari”) ha introdotto la procedura informatica ‘DOCFA’ che consente al contribuente di formulare una proposta di rendita per le unità immobiliari oggetto di dichiarazione in catasto.
Considerato che le modalità e i termini del procedimento che portano alla verifica e all’attribuzione della rendita catastale definitiva sono state oggetto, nel corso degli anni, di diversi documenti di prassi, il Fisco ha voluto fornire delle indicazioni proprio sulla gestione del procedimento di verifica.
Determinazione della rendita catastale fabbricati
Come specificato nella Circolare, il procedimento di determinazione della rendita catastale degli immobili appartenenti al catasto fabbricati si avvia quando l’utente presenta le dichiarazioni per l’accertamento delle unità immobiliari di nuova costruzione e per le variazioni dello stato dei beni, in modo che contestualmente avvenga l’aggiornamento della banca dati catastale con il classamento e la relativa rendita.
In particolare i commi 2 e 3 dell’art. 1 del decreto 701/1994 hanno stabilito che le dichiarazioni:
- sono sottoscritte da uno dei soggetti che ha la titolarità di diritti reali sui beni denunciati e dal tecnico redattore degli atti grafici di cui sia prevista l'allegazione
- contengono dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita catastale, senza visita di sopralluogo.
Inoltre il dichiarante propone anche l'attribuzione della categoria, classe e relativa rendita catastale, per le unità a destinazione ordinaria, o l'attribuzione della categoria e della rendita, per le unità a destinazione speciale o particolare.
Questa rendita rimane negli atti catastali come «rendita proposta» fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni.
Notifica rendita catastale
Come disposto dall’art. 74 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notifica decorre il termine per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Attenzione però: l’Agenzia delle Entrate specifica che la Corte di Cassazione, con orientamento consolidato, ha confermato che il termine di dodici mesi per la determinazione della rendita catastale definitiva, indicato dal citato comma 3 dell’articolo 1 del D.M. n. 701 del 1994, non ha natura perentoria e non è stabilito a pena di decadenza. Secondo i giudici di legittimità, infatti l’introduzione della procedura DOCFA, che consente al dichiarante di proporre la rendita degli immobili, ha lo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto o il suo aggiornamento fino a quando l’ufficio non provveda alla determinazione della rendita definitiva. Questo significa che il termine di un anno assegnato all’Ufficio non ha natura perentoria ma meramente ordinatoria.
Dunque il termine di un anno previsto per la determinazione della rendita catastale definitiva, non comporta la decadenza per l’amministrazione dal potere di verifica: se l’amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, le dichiarazioni presentate dai contribuenti come “rendita proposta” sono valide fino a che l’Ufficio non proceda alla determinazione della rendita definitiva.
Notifica atti attributivi o modificativi delle rendite catastali
Sull'utilizzabilità, a fini impositivi, della rendita attribuita o modificata con riferimento ai periodi anteriori la notifica del relativo atto attributivo o modificativo, la Corte di Cassazione ha specificato che la notifica del provvedimento attributivo o modificativo della rendita non ha forza costitutiva (con efficacia ex nunc), ma meramente accertativa della concreta situazione catastale dell’immobile, per cui bisogna differenziare:
- l’efficacia della rendita catastale modificata, coincidente con la data di notificazione dell’atto attributivo della rendita;
- la sua utilizzabilità, che coincide invece con il momento a partire dal quale l’ente impositore può applicare la nuova rendita ai fini della determinazione dei tributi per le annualità d’imposta non definite (“sospese”, ovverosia ancora suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso).
Alla luce di quanto chiarito, le procedure di gestione delle dichiarazioni Docfa verranno aggiornate per consentire l’inserimento, negli atti informatizzati, di specifiche locuzioni sulle casistiche più frequenti:
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Fattispecie |
Annotazione |
1 |
Unità immobiliare urbana inserita in atti con classamento e rendita proposti dalla parte, per i quali l’ufficio non ha ancora operato alcuna valutazione di congruità.
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“Classamento e rendita proposti (D.M. 701/94)”
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2 |
Classamento e rendita confermati in sede di validazione successiva alla dichiarazione.
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“Classamento e rendita validati”
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3 |
Classamento e rendita rettificati dall’ufficio a seguito di successive operazioni di verifica e controllo dei dati censuari proposti.
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“Classamento e rendita rettificati”
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Per quanto riguarda la proposta della rendita e contestuale richiesta di riconoscimento dei requisiti di ruralità, le locuzioni ammesse sono le seguenti:
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Fattispecie |
Annotazione |
1 |
Unità immobiliare urbana inserita in atti con classamento e rendita proposti dalla parte, e contestuale richiesta di ruralità, per i quali l’ufficio non ha ancora operato alcuna valutazione di congruità. |
“Richiesta ruralità - Classamento e rendita proposti (D.M. 701/94)”
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2 |
Classamento e rendita confermati in sede di validazione successiva alla dichiarazione – ruralità accertata
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“Classamento e rendita validati – ruralità accertata” |
2bis |
Classamento e rendita confermati in sede di validazione successiva alla dichiarazione – ruralità respinta |
“Classamento e rendita validati – richiesta di ruralità respinta”
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3 |
Classamento e rendita rettificati dall’ufficio a seguito di successive operazioni di verifica e controllo dei dati censuari proposti – ruralità accertata |
“Classamento e rendita rettificati – ruralità accertata”
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3bis |
Classamento e rendita rettificati dall’ufficio a seguito di successive operazioni di verifica e controllo dei dati censuari proposti – ruralità respinta |
“Classamento e rendita rettificati – richiesta di ruralità respinta”
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