Comunità energetiche: i contenuti del futuro Decreto sugli incentivi

di Redazione tecnica - 30/11/2022

È online la consultazione pubblica del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sullo schema di decreto per le comunità energetiche. Fino al prossimo 12 dicembre sarà possibile inviare sservazioni, spunti e proposte all’indirizzo dgaece.div03@pec.mise.gov.it, indicando come oggetto della mail "Consultazione DM energia condivisa” e utilizzando il modulo di adesione disponibile sul sito del MASE.

Comunità energeriche: la consultazione sullo schema di Decreto

In particolare la consultazione riguarda il documento di ’”Attuazione della disciplina per la regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell’energia di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 (Comunità energetiche e sistemi di autoconsumo – impianti di potenza fino a 1 MW)”, che individua criteri e modalità per la concessione di incentivi per promuovere la realizzazione di impianti di fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche, sistemi di autoconsumo collettivo e individuale a distanza.

A ciascuno dei punti affrontati nel Decreto, il Ministero ha associato alcune domande oggetto della consultazione e riguardanti:

  • le caratteristiche delle configurazioni e degli impianti ammessi all’incentivo;
  • le modalità di accesso agli incentivi;
  • le caratteristiche dell’incentivo;
  • la disciplina transitoria e il passaggio dal vecchio al nuovo meccanismo.

CER: caratteristiche delle configurazioni e degli impianti ammessi all’incentivo

È prevista l’incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili che entrano in esercizio successivamente all’entrata in vigore del decreto, inseriti in configurazioni che prevedono l’utilizzo della rete di distribuzione esistente sottesa alla stessa cabina primaria e, in particolare di:

  • a) Sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza: sistemi che prevedono l’autoconsumo a distanza di energia elettrica rinnovabile da parte di un singolo cliente finale, senza ricorrere a una linea diretta, ovvero utilizzando la rete di distribuzione esistente per collegare i siti di produzione e i siti di consumo, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), punto 2.2, del decreto legislativo n. 199 del 2021;
  • b) Sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili: sistemi realizzati da gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021;
  • c) Comunità energetiche rinnovabili: sistemi realizzati da clienti finali ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

Sarà necessario il possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • potenza nominale massima del singolo impianto non superiore a 1 MW;
  • avvio dei lavori di realizzazione degli impianti e dell’entrata in esercizio dopo la data di pubblicazione del decreto;
  • configurazioni realizzate nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 30 e 31 del d.Lgs. n. 199/2021 e operano, in interazione con il sistema energetico, secondo le modalità individuate dall’articolo 32 del medesimo decreto legislativo;
  • impianti di produzione e punti di prelievo facenti parte delle configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell'area sottesa alla medesima cabina primaria, fermo restando quanto disposto per le isole minori dall’articolo 32, comma 8, lettera e) del medesimo decreto legislativo;
  • possesso dei requisiti prestazionali e di tutela ambientale necessari per rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH);
  • ammessi anche i potenziamenti di impianti esistenti, fermo restando che gli incentivi si applicano limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento.

Comunità energetiche: modalità di accesso agli incentivi

Come specificato nello schema di decreto, si prevede che:

  • le risorse siano assegnate senza il ricorso a procedure competitive, mediante l’accesso diretto agli incentivi a valle dell’entrata in esercizio degli impianti nel periodo 2023-2027.
  • in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 199/2021, non sia necessaria la presentazione preliminare di progetti per la partecipazione a bandi di selezione o registri;
  • sia stabilito un contingente complessivo sull’intero periodo pari a 5 GW, al raggiungimento del quale il decreto non sarebbe più applicabile, salva una successiva disposizione o un aumento della potenza messa a contingente;
  • il referente della configurazione possa richiedere al GSE – su base volontaria - una verifica preliminare di ammissibilità dei progetti alle disposizioni del decreto;
  • entro novanta giorni dalla richiesta, il GSE, ove ne ricorrano le condizioni, rilasci un parere preliminare positivo per l’ammissibilità del progetto, oppure suggerisca cosa fare per renderlo ammissibile;
  • il diritto di accesso agli incentivi sia valutato dal GSE sulla base della documentazione presentata con l’istanza definitiva.

Gli incentivi previsti

Come attualmente previsto nel documento, agli impianti inseriti nelle configurazioni che rispettano i requisiti di ammissibilità sarebbe riconosciuta una tariffa premio, indipendente dalla tecnologia utilizzata e dalla taglia di potenza, da erogare sulla quota di energia condivisa attraverso la porzione di rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina primaria, così definita:

Tipologia di configurazione

Tariffa base spettante

1. Sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili 2. Sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza senza linea diretta

100 Euro/MWh

3. Comunità energeticherinnovabili 

110 Euro/MWh

 

Per gli impianti fotovoltaici la tariffa verrebbe corretta per tenere conto dei diversi livelli di insolazione, come previsto dalla seguente tabella:

Zona geografica

Fattore di correzione

Regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo)

+ 4 €/MWh

Regioni del Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto)

+ 10 €/MWh

Inoltre si specifica che:

  • l’incentivo tariffario sarebbe riconosciuto per un periodo di 20 anni;
  • nel caso in cui la quota di energia condivisa fosse pari o superiore al 70% dell’energia prodotta, la quota residua di energia potrebbe essere liberamente venduta dal produttore;
  • viceversa, qualora la quota di energia condivisa fosse inferiore al predetto limite del 70%, sarebbe previsto un tetto di prezzo pari a 80 €/MWh sull’energia elettrica eccedentaria venduta. Proprio per questo nell’ambito del contratto di incentivazione con il GSE, sarebbe prevista una regolazione finanziaria alle differenze su tale quota di produzione.

Disciplina transitoria

L’accesso alle nuove tariffe incentivanti di cui al decreto in consultazione attualmente sarebbe consentito solo per gli impianti a fonti rinnovabili che avviano i lavori ed entrano in esercizio successivamente all’entrata in vigore del decreto.

Per questo motivo, per tutti gli impianti che sono entrati in esercizio dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 199/2021 e prima dell’entrata in vigore del decreto, realizzati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021, è prevista una disciplina transitoria con cui si dispone che:

  • gli impianti di potenza fino a 200 kW accedono alle tariffe del DM 16 settembre 2020;
  • tutti i predetti impianti possono entrare a far parte delle comunità che accedono agli incentivi con il nuovo meccanismo senza rientrare nel limite del 30% di potenza previsto dall’articolo 31, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 199 del 2021 in quanto non rientranti nella definizione proposta di impianti esistenti, classificati come “impianti per la produzione di energia rinnovabile entranti in esercizio in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che sono diversi da quelli facenti parte di comunità energetiche e di sistemi di autoconsumo collettivo che condividono energia ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8”.


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