Comunità energetiche rinnovabili e Autoconsumo: tutto bloccato?

di Redazione tecnica - 11/10/2022

È entrato in vigore il 15 dicembre 2021 il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2021, n. 285 - S.O. n. 42/L) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili che, tra le altre cose, ha definito una nuova regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia, in attesa di un Decreto che entri nel merito dei meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili di potenza non superiore a 1 MW.

Comunità energetiche rinnovabili e Autoconsumo: tutto bloccato?

Nell'attesa della definizione di questo decreto, è tutto bloccato? Ha risposto a questa domanda uno dei principali sostenitori dell'autoconsumo e delle comunità energetiche rinnovabili, il senatore del M5S Gianni Pietro Girotto in una diretta social in cui ha "semplicemente" spiegato cosa prevede la normativa.

In particolare, l'art. 8, comma 1 del D.Lgs. n. 199/2021 ha previsto la pubblicazione di un decreto (i cui termini sono scaduti) che:

  • stabilisca le modalità di transizione e raccordo fra il vecchio e il nuovo regime, al fine di garantire la tutela degli investimenti avviati;
  • aggiorni i meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili di potenza non superiore a 1 MW, sulla base dei seguenti criteri direttivi:
  1. possono accedere all'incentivo gli impianti a fonti rinnovabili che hanno singolarmente una potenza non superiore a 1 MW e che entrano in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto;
  2. per autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e comunità energetiche rinnovabili l'incentivo è erogato solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria;
  3. l'incentivo è erogato in forma di tariffa incentivante attribuita alla sola quota di energia prodotta dall'impianto e condivisa all'interno della configurazione;
  4. nei casi di cui alla lettera b) per i quali la condivisione è effettuata sfruttando la rete pubblica di distribuzione, è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), compresa la quota di energia condivisa, e dall'incentivo di cui al presente articolo;
  5. la domanda di accesso agli incentivi è presentata alla data di entrata in esercizio e non è richiesta la preventiva iscrizione a bandi o registri;
  6. l'accesso all'incentivo è garantito fino al raggiungimento di contingenti di potenza stabiliti, su base quinquennale, in congruenza con il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3.

Regime transitorio

Nelle more dell'adozione di questo decreto, però, continua ad applicarsi il decreto ministeriale adottato in attuazione dell'articolo 42-bis, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Come ricorda l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione 12 marzo 2021, n. 18/E, in attuazione del comma 9 dell'articolo 42-bis, con il decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 settembre 2020 (pubblicato nella GU n. 285 del 16 novembre 2020) è stata individuata la tariffa incentivante.

In attuazione di tali disposizioni, con la delibera ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020 sono disciplinate le modalità e la regolazione economica relative all’energia elettrica oggetto di condivisione in edifici o condomìni da parte di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente oppure nell’ambito di comunità di energia rinnovabile e con il decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 settembre 2020 è stata individuata la citata “tariffa incentivante” per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti in tali configurazioni sperimentali.

La delibera ARERA ha definito:

  • gli “Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente” come un insieme di almeno due clienti finali (il soggetto persona fisica e/o giuridica che preleva l’energia elettrica dalla rete, per la quota di proprio uso finale, al fine di alimentare le utenze sottese all’unità di consumo di cui ha la disponibilità) i cui punti di prelievo dell’energia sono ubicati all’interno del medesimo edificio o condominio e che agiscono collettivamente in virtù di un accordo privato, al fine di produrre energia elettrica per il proprio consumo avendo anche facoltà di immagazzinare o vendere le eccedenze non consumate da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, ubicati nel medesimo edificio o condominio, aventi singolarmente una potenza complessiva non superiore a 200 kW e tutti entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decretolegge 162 del 2019 ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001. I soggetti che intendono far parte del gruppo sono clienti domestici o altri soggetti purché, in quest’ultimo caso, le attività di produzione e scambio dell’energia elettrica non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale. Gli impianti di produzione possono essere di proprietà del cliente finale facente parte del gruppo, del Condominio o di un soggetto terzo e/o possono essere gestiti da un soggetto terzo (ad esempio, fornitore di energia o le Energy Service Company – ESCo) purché questo rimanga soggetto alle istruzioni dell’autoconsumatore di energia rinnovabile;
  • le “Comunità di energia rinnovabile”, un soggetto giuridico che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, autonomo ed effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, detenuti dalla comunità, la cui finalità principale è quella di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari. I componenti della Comunità energetica sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla Comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e industriale principale. Gli impianti di produzione, aventi singolarmente una potenza complessiva non superiore a 200 kW e tutti entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 162 del 2019 ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001, devono essere di proprietà o detenuti dalla comunità di energia rinnovabile e possono essere gestiti dalla comunità medesima o da un suo membro o da un produttore terzo.

Il citato articolo 42-bis tra l’altro, prevede:

  • le condizioni e i requisiti che i consumatori di energia elettrica devono rispettare per divenire “autoconsumatori” di energia rinnovabile che agiscono collettivamente o per realizzare comunità energetiche rinnovabili (commi 3 e 4). In particolare, il comma 4 stabilisce che i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso (17 novembre 2020) ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, in cui sono riportate le definizioni di autoconsumo collettivo e di Comunità di Energia Rinnovabile (CER). Il termine di recepimento della Direttiva è il 30 giugno 2021;
  • che i “clienti finali” associati in una delle predette configurazioni mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo. La norma, inoltre, stabilisce che i rapporti tra i partecipanti delle configurazioni sono regolati tramite un contratto di diritto privato che individua, tra l’altro, un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa che può, inoltre, essere delegato anche alla gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE (comma 5);
  • che «Sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19»;
  • che gli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle predette configurazioni accedono al meccanismo tariffario di incentivazione previsto con il citato decreto MISE.

Conclusioni

Volendo concludere, come confermato anche dal Senatore Girotto, al momento è possibile valutare l'incentivazione di comunità energetiche ed eventualmente di autoconsumatori per impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW.

Per l'incentivazione di piccole comunità energetiche di potenza non superiore a 200 kW (ovvero tanti condomini) è certamente possibile utilizzare le norme già in vigore.



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