Comunità Energetiche Rinnovabili: oltre 2 miliardi di incentivi dal MASE

di Redazione tecnica - 25/01/2024

È ufficialmente in vigore il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, (c.d. “Decreto CER”) che stimola la nascita e lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo diffuso in Italia. Si attendono adesso entro 30 giorni le regole operative che dovranno disciplinare le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi e, successivamente l’attivazione da parte del GSE dei portali per la presentazione delle istanze.

Incentivi alle CER: il Decreto del MASE

Come spiega il MASE, il provvedimento individua due strade per promuovere lo sviluppo nel Paese delle CER, in particolare di 5 gigawatt complessivi di impianti di produzione di energia rinnovabile da realizzare con:

  • una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa per tutto il territorio nazionale (Titolo II del decreto)
  • un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili, finanziato dal PNRR e rivolto alle comunità i cui impianti sono realizzati nei comuni sotto i cinquemila abitanti che supporterà lo sviluppo di due gigawatt complessivi (Titolo III del Decreto).

I due benefici sono tra loro cumulabili.

Il Decreto è così articolato:

TITOLO I FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

  • Art. 1 Finalità e ambito di applicazione
  • Art. 2 Definizioni

TITOLO II INCENTIVI PER LA CONDIVISIONE DELL’ENERGIA

  • Art. 3 Soggetti beneficiari e requisiti per l’accesso agli incentivi
  • Art. 4 Determinazione delle tariffe incentivanti e periodo di diritto
  • Art. 5 Procedure per l’accesso agli incentivi e casi di decadenza
  • Art. 6 Cumulabilità degli incentivi

TITOLO III CONCESSIONE DEI BENEFICI PNRR

  • Art. 7 Soggetti beneficiari e interventi ammissibili
  • Art. 8 Procedure per l’accesso al contributo e casi di revoca
  • Art. 9 Soggetto gestore
  • Art. 10 Modalità di rendicontazione e erogazione del contributo in conto capitale

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

  • Art. 11 Regole operative
  • Art. 12 Verifica preliminare di ammissibilità
  • Art. 13 Monitoraggio
  • Art. 14 Piano di valutazione
  • Art. 15 Partecipazione delle configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile ubicate in altri Stati
  • Art. 16 Disposizioni finali

ALLEGATI

  • Allegato 1: Tariffa premio spettante da applicare all’energia condivisa incentivabile
  • Allegato 2: Spese ammissibili
  • Allegato 3: Requisiti specifici per l’accesso ai benefici

Tariffe incentivanti per la condivisione di energia: requisiti di accesso

I beneficiari degli incentivi sono le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile o CACER.

Gli incentivi si applicano a impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, nel rispetto dei seguenti requisiti:

  • potenza nominale massima del singolo impianto, o dell’intervento di potenziamento, non superiore a 1 MW;
  • CACER realizzate nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e operano, in interazione con il sistema energetico, secondo le modalità individuate dall’articolo 32 del medesimo decreto legislativo;
  • Comunità energetiche rinnovabiligià regolarmente costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti;
  • impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle CACER connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell'area sottesa alla medesima cabina primaria fermo restando quanto disposto per le isole minori dall’articolo 32, comma 8, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021;
  • impianti che posseggono i requisiti prestazionali e di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e i requisiti costruttivi declinati nelle regole operative di cui all’articolo 11;
  • l’investimento concorre al raggiungimento degli obiettivi climatici di cui all’allegato VI al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
  • CACER che assicurano che l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
  • impianti che rispettano i requisiti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 199 del 2021

La tariffa incentivante viene attribuita come tariffa premio, calcolata sulla base dell’allegato 1. Il diritto alla tariffa è garantito per 20 anni.

La domanda va presentata entro centoventi giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, esclusivamente tramite il portale del GSE, che può revocare la tariffa in caso di decadenza dei requisiti.

Energia da fonti rinnovabili: il contributo a fondo perduto per le CER

Come previsto dall’art. 7, si dispone un contributo in conto capitale fino al 40% per comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, finalizzato alla realizzazione o al potenziamento degli impianti.

Anche in questo caso la domanda va presentata tramite GSE con procedura a sportello. Termine ultimo per le istanze è il 31 marzo 2025, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili.

L’erogazione del contributo è sempre a carico del GSE e vale per spese sostenute successivamente all’avvio dei lavori pena la loro inammissibilità, comprovate con pagamenti effettuati tramite bonifico bancario e quietanzate entro la data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto e comunque non oltre il 30 giugno 2026. L’importo destinato agli impianti ammonta a 2,2 miliardi di euro.

Spese ammesse alle agevolazioni

Come riportato nell’Allegato 2 al Decreto, sono ammissibili le seguenti spese:

  • realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (ad esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.)
  • fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
  • acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
  • opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
  • connessione alla rete elettrica nazionale;
  • studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
  • progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell’opera;
  • direzioni lavori, sicurezza;
  • collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto.

Le spese relative a studi di fattibilità, progettazione, direzione lavori e collaudi sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.

Infine, le spese sono ammissibili nel limite del costo di investimento massimo di riferimento pari a:

  • 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
  • 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
  • 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
  • 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

L’IVA non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione sull’IVA.

Inoltre, come segnala il MASE, il GSE metterà a disposizione sul proprio sito istituzionale documenti e guide informative, oltre a canali di supporto dedicati, per accompagnare gli utenti nella costituzione delle CER. Sempre sul sito del Gestore dei Servizi Energetici sarà disponibile anche un simulatore per la valutazione energetica ed economica delle iniziative, mentre gli utenti possono già consultare la mappa interattiva delle cabine primarie su territorio nazionale.



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Documenti Allegati

Decreto