Concessioni demaniali marittime, gara pubblica obbligatoria

di Redazione tecnica - 24/06/2022

Anche nel caso in cui non siano state formulate preventivamente altre istanze di concessione, le PA sono tenute a rilasciare le concessioni balneari tramite gara, dato che l'interesse alla utilità economica del rapporto concessorio potrebbe manifestarsi solo in seguito all'avvio di una procedura di evidenza pubblica.

Concessioni demaniali sono illegittime senza gara pubblica

A confermarlo è la sentenza n. 913/2022 del TAR Campania, con la quale il giudice amministrativo ha annullato una concessione demaniale rilasciata senza alcuna gara e a seguito della semplice pubblicazione al riguardo di un avviso nell’albo pretorio comunale. Ed è proprio a seguito della pubblicazione dell’Avviso che i proprietari di alcune villette antistanti il tratto di spiaggia oggetto della concessione hanno presentato ricorso.

Soggetti legittimati al ricorso

Nel giudicare il caso, il TAR ha per prima cosa ribadito la legittimità dell’interesse a ricorrere contro la concessione demaniale, ricordando il costante orientamento giurisprudenziale in merito, per cui il soggetto proprietario di immobili ubicati in prossimità del sito oggetto della concessione è pienamente legittimato ad agire, anche in vista di eventuali successivi provvedimenti che l’Amministrazione potrebbe adottare per le successive stagioni balneari.

TAR Campania: gara obbligatoria per la concessione demaniale

In relazione alla concessione, il Collegio ha ricordato che, in base al principio comunitario di concorrenzialità, le concessioni demaniali, in quanto concernenti beni economicamente contendibili, devono essere affidate mediante procedura di gara.

Sul punto, il TAR ha ricordato che conformemente ai principi del diritto unionale, come desumibili anche dalla giurisprudenza della CGUE, la concessione della gestione di arenili per finalità turistico-ricreative deve rispondere a criteri di imparzialità, trasparenza e par condicio: in particolare, l ’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e il novellato art. 37 del codice della navigazione subordinano il rilascio di concessioni demaniali marittime all’espletamento di procedure selettive ad evidenza pubblica.

Anche il Consiglio di Stato ha rilevato che “… il rilascio delle concessioni demaniali marittime implica l’espletamento di una procedura comparativa ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di parità̀ di trattamento, imparzialità e trasparenza. Le predette concessioni hanno come oggetto beni economicamente contendibili, limitati nel numero e nell’estensione, che, pertanto, possono essere dati in concessione ai privati a scopi imprenditoriali solo attraverso un confronto concorrenziale governato dai principi generali relativi ai contratti pubblici… inoltre le norme italiane che prorogano in modo automatico le concessioni demaniali marittime sono in contrasto con il diritto europeo e, pertanto, vanno disapplicate”.

Non solo: il TAR sottolinea come recentemente la giurisprudenza sia giunta ad un livello massimo di apertura, rilevando che “l'obbligo di espletare una procedura concorsuale sussiste anche nei casi in cui non siano state formulate preventivamente istanze per il conseguimento del bene della P.A., atteso che l'interesse alla utilità economica del rapporto concessorio potrebbe manifestarsi solo in seguito all'avvio di una procedura di evidenza pubblica”.

In questo caso, non solo il Comune non ha pubblicato un bando di gara per il tratto balneare oggetto della concessione, ma ha persino respinto la domanda di accesso civico agli atti da parte dei proprietari delle villette antistanti la spiaggia, violando anche i principi di trasparenza della pubblica amminsitrazione.

Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento della concessione impugnata.

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