Condono in area vincolata: sempre obbligatorio parere della Soprintendenza
di Redazione tecnica - 30/09/2024
Il rilascio del condono edilizio per opere realizzate all’interno di aree soggette a vincoli paesaggistici è subordinato al parere favorevole delle Autorità preposte alla tutela del vincolo stesso.
Questo perché, ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, la Soprintendenza esercita non più il solo sindacato di mera legittimità ex post sull’autorizzazione già rilasciata dalla Regione o dall’ente subdelegato, con il correlativo potere di annullamento, bensì effettua ex ante valutazioni di “merito amministrativo”, espressione dei nuovi poteri di cogestione del vincolo paesaggistico.
Procedura di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica: come funziona
A chiarirlo è il Consiglio di Stato con la sentenza del 4 settembre 2024, n. 7425, con cui ha respinto l’appello per l’annullamento della revoca dell’autorizzazione paesaggistica e il conseguente diniego sull’istanza di condono richiesto ai sensi del DL n. 269/2003 convertito nella Legge n. 326/2003 (Terzo Condono Edilizio).
Ricordiamo che secondo la normativa condonistica, la sanatoria in aree sottoposte a vincoli paesaggistici esclusivamente:
- se si tratta di opere “minori” di cui alla Tipologia 1, 2, 3 dell’Allegato 1 del decreto-legge citato, ovvero per soli lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo
- a condizione che siano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
- se l’Autorità preposta alla tutela del vincolo abbia dato parere favorevole al rilascio.
Nel caso in esame, oggetto della richiesta di condono erano due manufatti abusivi adibiti a “locale di deposito e ripostiglio” realizzati all’interno di un’area sottoposta a vincolo paesaggistico in quanto dichiarata di notevole interesse pubblico.
Il rilascio del condono presuppone tuttavia il previo ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica che, inizialmente, è stata concessa, per poi essere annullata due mesi dopo dalla Soprintendenza per contrasto degli abusi con i vincoli insistenti nella zona. In virtù dell’annullamento dell’autorizzazione, il Comune aveva emesso il diniego dell’istanza di condono.
Qualche anno dopo, però, con decreto del Capo dello Stato, veniva revocato il provvedimento di annullamento disposto dalla Soprintendenza e, pertanto, il Comune disponeva l’attivazione di un nuovo procedimento di valutazione dell’istanza di condono.
Riattivazione procedura di condono: necessario nuovo parere delle Autorità
Secondo il ricorrente, l’Amministrazione doveva valutare l’istanza senza richiedere nuovamente il parere della Soprintendenza; tesi che però non è stata condivisa né dal TAR né dal Consiglio di Stato.
Spiega Palazzo Spada che l’attivazione di un nuovo iter di valutazione del condono, infatti, presuppone che il procedimento sia riavviato dall’inizio, e che quindi sia richiesto nuovamente anche il parere delle Autorità competenti alla tutela del vincolo.
Il procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è stato modificato con valenza a partire dal 1° gennaio 2010, in seguito all’introduzione dell’art. 146 al d.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Fino al 2009 era in vigore invece la procedura transitoria disciplinata dall’art. 159 dello stesso Codice, che prevedeva che l’autorizzazione fosse valutata e rilasciata dalla Regione o da altro Ente da questa delegato. L’autorizzazione, una volta approvata, veniva poi trasmessa alla Soprintendenza, che, qualora l’avesse ritenuta non conforme agli strumenti urbanistici, avrebbe potuto disporne l’annullamento.
In particolare, si spiega, la Soprintendenza esercitava il solo sindacato di mera legittimità ex post, mentre - con l’entrata in vigore della nuova normativa - a partire dal 2010 le sono stati attribuiti nuovi poteri di cogestione del vincolo paesaggistico, ed è tenuta a compiere valutazioni di “merito amministrativo” ex ante.
Ad oggi, infatti, la Regione può procedere al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica solo dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi, come stabilisce l’art. 146 del Codice al comma 5.
Sulla base di questa nuova valutazione, la Soprintendenza ha espresso parere negativo al rilascio del condono. Di conseguenza, il Consiglio ha respinto il ricorso, ritenendo corretto l’operato del Comune che ha provveduto a revocare l’autorizzazione paesaggistica inizialmente rilasciata, disponendo così un nuovo diniego dell’istanza di condono.
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