Condono edilizio: la Cassazione sul completamento funzionale dell'opera
di Redazione tecnica - 04/02/2022
Tra il 1985 e il 2003 il vasto popolo di abusi in Italia ha potuto godere del permesso di costruire in sanatoria ottenuto tramite le tre leggi speciali sul condono edilizio.
Condono edilizio: le tre leggi speciali
Tre leggi (n. 47/1985, n. 724/1994 e n. 326/2003) che, diversamente da quanto prevede l'attuale normativa edilizia in termini di accertamento di conformità, hanno aperto delle finestre temporali dentro le quali è stato possibile (entro certi limiti) sanare abusi sostanziali dietro pagamento di una oblazione. Finestre temporali da cui sono scaturite migliaia di istanze di richieste di condono, molte delle quali ancora da elaborare, e interventi dei tribunali di ogni ordine e grado.
Condono edilizio e completamento funzionale dell'opera: nuovo intervento della Cassazione
Nuovi spunti arrivano dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 2 febbraio 2022, n. 3717 che affronta il ricorso presentato per l'annullamento di un'ordinanza di demolizione emessa a seguito di annullamento del permesso di costruire in sanatoria ottenuto ai sensi della Legge n. 724/1994 (secondo condono edilizio).
Nel caso di specie il 13 febbraio 2002 veniva accertata la realizzazione di un'opera abusiva, consistente in fabbricato in muratura portante e solaio di copertura in cemento armato di 64 mq, alto 3,4 m, che era stato ultimato attraverso l'apposizione di infissi, della pavimentazione e del rivestimento del vano bagno. Da qui l'ordine di demolizione a cui segue l'accertamento da parte del giudice dell'esecuzione che sull'immobile era stato richiesto e ottenuto un permesso di costruire in sanatoria gravato da una mancanza: il manufatto non era ultimato alla data del 31 dicembre 1993, condizione necessaria per l'applicazione del condono. E stiamo parlando pure di un immobile non destinato a residenza. Aspetto di fondamentale importanza sul quale la Cassazione ha ricordato i dettami normativi.
Il completamento funzionale delle opere non residenziali
L'art. 31 della Legge n. 47/1985 (primo condono edilizio) cui fa riferimento la Legge n. 724/1994, prevede che possono conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate entro il 31 dicembre 1993.
Per quanto riguarda il completamento delle opere, il comma 2 dello stesso articolo di legge prevede che "si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente".
Nel caso di specie, siamo di fronte ad un manufatto rurale non destinato a residenza sul quale alla data del 31/12/1993 mancavano gli infissi, la pavimentazione e il rivestimento del bagno, eseguiti solo nel 2002, sicché l'opera, destinata a deposito a servizio del fondo come risulta dal permesso in sanatoria, non poteva dirsi, appunto, ultimata, non essendo stata completata funzionalmente. Sostanzialmente l'ordinanza di demolizione è stata emessa su opere che il ricorrente avrebbe dovuto già realizzare prima dell'istanza di condono. E proprio per questo motivo, è illegittima anche l'istanza di permesso di costruire in sanatoria a suo tempo rilasciato.
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