Condono edilizio: come e quando si applica il silenzio-assenso?
di Redazione tecnica - 02/05/2024
L’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) definisce puntualmente il procedimento per il rilascio del permesso di costruire, stabilendo che decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso. Restano salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Silenzio-assenso e permesso di costruire
Il binomio permesso di costruire-silenzio-assenso è stato oggetto di parecchi interventi della giustizia amministrativa. Tra le ultimissime pronunce ricordiamo quella del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia che con la sentenza n. 518/2024 ha confermato che:
- la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica non costituisce condizione necessaria ai fini della formazione del silenzio-assenso;
- la conformità dell’intervento alla normativa urbanistico edilizia costituisce requisito di validità del titolo tacito formatosi con il silenzio-assenso e non requisito di perfezionamento della fattispecie;
- il titolo edilizio si forma per il solo decorso del tempo salva la possibilità per l’amministrazione, qualora accerti che l’intervento non sia conforme, di intervenire esercitando il potere di autotutela.
L’argomento “silenzio-assenso” è stato nuovamente affrontato dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la sentenza n. 8282/2024 che ha preliminarmente confermato i diversi indirizzi della giurisprudenza:
- quello secondo cui prevale una concezione sostanziale del silenzio assenso e per cui il perfezionamento della fattispecie è legato non solo alla completezza formale della domanda e al decorso del tempo, ma anche alla contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, con la conseguenza che il silenzio assenso non si forma nel caso in cui la fattispecie rappresentata non sia conforme a quella normativamente prevista (secondo tale tesi, il binomio è esistenza/inesistenza del silenzio assenso, con il corollario che può esistere solo un provvedimento tacito di accoglimento legittimo)
- quello secondo cui prevale una concezione formale del silenzio assenso e per cui la formazione tacita del provvedimento è subordinata alla mera presentazione dell’istanza ed al decorrere del tempo previsto dalla legge (una volta trascorso il termine di legge, è legittimità/illegittimità del silenzio assenso, con il corollario che può esistere anche un provvedimento tacito di accoglimento illegittimo).
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