Condono edilizio, compatibilità paesaggistica e silenzio: interviene il TAR

di Gianluca Oreto - 20/01/2025

Il condono edilizio in zona vincolata è un argomento particolarmente complesso che si infittisce in alcune Regioni d'Italia soprattutto nel caso di amministrazioni non particolarmente puntuali nella risposta.

Il caso: condono edilizio e silenzio della Soprintendenza

In Sicilia, il silenzio della Soprintendenza su un'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica può essere interpretato come assenso, rifiuto o semplice inadempimento? Ha risposto il TAR Sicilia con la sentenza n. 89 del 14 gennaio 2025, che ci consente di approfondire il tema.

Nel caso di specie, i ricorrenti avevano presentato due istanze di condono edilizio per interventi effettuati su un immobile ricadente in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico. L’amministrazione competente aveva omesso di rispondere entro i termini previsti, nonostante le ripetute sollecitazioni del privato, motivo per cui era stata invocata (con nota inviata alla Soprintendenza) l’applicazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L.R. n. 4/2003. Il tecnico del privato ha, quindi, prima prestato giuramento dinanzi al Tribunale sulla perizia formulata ai sensi dell’art. 28 della L.R. 16/2016 e poi depositato la stessa presso il Comune.

La tesi del tecnico non è, però, stata condivisa:

  • dalla Soprintendenza che ha trasmesso successivamente, al tecnico e al Comune, una nota in cui comunicava che “le istanze in sanatoria ai sensi della L.326/2003 non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 17 della L.R. 4/03, ma altresì decorsi i termini per l'emissione del provvedimento, ai sensi dell'art. 32 comma 43 della L. 326/03, dà luogo al Silenzio Rifiuto”;
  • dal Comune che, preso atto della nota della Soprintendenza, chiudeva negativamente la pratica di condono, annullando la perizia giurata.
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