Condono edilizio: il Consiglio di Stato sulle opere di conservazione
di Redazione tecnica - 18/05/2022
Quali interventi è possibile realizzare su un immobile in cui è in pendenza un'istanza di sanatoria edilizia speciale (condono edilizio)?
Condono edilizio e opere di completamento: nuova sentenza del Consiglio di Stato
È una domanda che, nonostante dall'ultimo condono sia trascorso quasi un ventennio, tiene banco all'interno dei tribunali di ogni ordine e grado che hanno definito la problematica nelle sue sfaccettature. E tutto proviene dall'art. 43 della Legge n. 47/1985 che al comma 5 prevede:
Possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità. Il tempo di commissione dell'abuso e di riferimento per la determinazione dell'oblazione sarà individuato nella data del primo provvedimento amministrativo o giurisdizionale. La medesima disposizione per determinare l'oblazione è applicabile in ogni altro caso in cui i suddetti provvedimenti abbiano interrotto le attività edificatorie.
La sanatoria per le opere abusive non ultimate è ammissibile "limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari per la loro funzionalità".
Sull'argomento, come detto, si è espressa una copiosa giurisprudenza tra cui:
- la Corte di Cassazione, sez. IV penale, con la sentenza n. 430/2022;
- il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3791/2022.
Proprio recentemente il Consiglio di Stato è tornato a parlare di condono e opere di completamento, all'interno della sentenza 5 maggio 2022, n. 3533 in cui ha chiarito alcuni dubbi.
I fatti
Nel caso di specie, successivamente all'istanza di sanatoria speciale richiesta ai sensi della legge n. 724/1994 per la realizzazione di un box in lamiera e una roulotte privi però del presupposto della fissità al suolo e quindi non costituenti “corpo edilizio”, il ricorrente aveva modificato la collocazione spaziale dei manufatti in questione. E proprio per questo il comune aveva provveduto con il diniego del rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
In tali casi, confermano i giudici di Palazzo Spada, in pendenza di un procedimento di condono edilizio, possono essere effettuati interventi finalizzati a garantire la conservazione del manufatto, purché gli stessi non modifichino le caratteristiche essenziali e la destinazione d'uso dell'immobile.
Il diniego di condono edilizio
La collocazione spaziale del manufatto, rilevante dal punto di vista urbanistico edilizio, costituisce elemento essenziale e fondante della stessa identità costruttiva e di occupazione del territorio soggetto a vigilanza comunale, con la conseguenza che il motivo fondante il diniego impugnato in prime cure risulta condiviso e corretto.
Ricorso respinto e sanatoria denegata.
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