Condono edilizio: esclusa l'agibilità automatica
di Redazione tecnica - 29/09/2021
"Leggere" la normativa tecnica non è mai semplice. Lo dimostra la quantità di sentenze della giustizia di ogni ordine e grado. Se poi parliamo di abusi edilizi, sanatoria, accertamento di conformità e condono edilizio, le cose possono ulteriormente complicarsi perché alla lettura della norma va affiancata l'interpretazione dei giudici.
Condono edilizio e agibilità: l'intervento del Consiglio di Stato
Come nel caso della sentenza n. 6091/2021 con la quale il Consiglio di Stato entra nel merito del rilascio di un permesso di costruire in sanatoria richiesto ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 326/2003 (terzo condono edilizio) e della richiesta del certificato di agibilità come previsto dall'art. 35, comma 19 della Legge n. 47/1985 (primo condono edilizio).
Il surichiamato comma 19 prevede che "A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera b) del terzo comma e di prevenzione degli incendi e degli infortuni". Comma che è stato interpretato dai giudici, soprattutto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 10 luglio 1996 n. 256.
Condono edilizio e agibilità: il caso di specie
Vediamo di entrare nel merito della vicenda processuale per comprendere meglio i principi espressi dal Consiglio di Stato nella sentenza.
Nel caso di specie, l'istante aveva presentato e ottenuto il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi delle norme sul condono edilizio. A seguito di questo l'istante presenta al Comune istanza di rilascio del certificato di agibilità a cui l'amministrazione risponde, in seguito ad un sopralluogo, con un preavviso di diniego, ostando all’accoglimento delle istanze la violazione dei requisiti igienico sanitari (l'immobile a piano interrato risultava senza aereazione ed illuminazione dirette, in quanto le finestre erano a “bocca di lupo” e di dimensioni tali da non garantire un adeguato flusso d'aria, oltre al fatto che il difetto di aria e di luce e le condizioni di umidità diffusa).
Al contempo il Comune comunicava all'istante l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela dei titoli edilizi a sanatoria rilasciati a cui seguiva l'annullamento definitivo.
Condono edilizio e agibilità: cosa dice la giurisprudenza
Come già detto, l'art. 35, comma 19 della Legge sul primo condono edilizio afferma la possibilità di rilasciare il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, quando questa richiesta avviene a seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato, in merito all'interpretazione della citata previsione normativa, ha già avuto modo di affermare che il rilascio del certificato di abitabilità di un fabbricato, conseguente al condono edilizio, può legittimamente avvenire in deroga solo ad autonome e autosufficienti disposizioni regolamentari e non anche quando siano carenti condizioni di salubrità richieste invece da fonti normative di livello primario (eventualmente integrate, nel precetto, da norme di fonte secondaria), poiché la disciplina del condono edilizio, per il suo carattere eccezionale e derogatorio, non è suscettibile di interpretazioni estensive e, soprattutto, tali da incidere sul fondamentale principio della tutela della salute, con evidenti riflessi sul piano della legittimità costituzionale.
Tale principio è coerente con la sentenza 10 luglio 1996 n. 256 con la quale la Corte costituzionale ha affermato che la deroga introdotta dalla citata previsione normativa non riguarda i requisiti richiesti da disposizioni legislative e deve, pertanto, “escludersi una automaticità assoluta nel rilascio del certificato di abitabilità (....) a seguito di concessione in sanatoria, dovendo invece il Comune verificare che al momento del rilascio del certificato di abitabilità siano osservate non solo le disposizioni di cui all'art. 221 T.U. delle leggi sanitarie (rectius, di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 425/94), ma, altresì quelle previste da altre disposizioni di legge in materia di abitabilità e servizi essenziali relativi e rispettiva normativa tecnica”, e che “permangono, infatti, in capo ai Comuni tutti gli obblighi inerenti alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie per l'abitabilità degli edifici, con l'unica possibile deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari”.
Conclusioni
Deve escludersi che l'art. 35, comma 20, della Legge n. 47/1985 contenga una deroga generale e indiscriminata alle norme che presidiano i requisiti di abitabilità degli edifici. Ciò perché detta legge intende contemperare valori tutti costituzionalmente garantiti, quali, tra gli altri, da un lato il diritto alla salute e, dall'altro, il diritto all'abitazione e al lavoro. Una interpretazione che validi una deroga generale e indiscriminata alla normativa a tutela della salute si porrebbe, dunque, in contrasto non solo con l'art. 32 della Costituzione, ma anche con quelle stesse esigenze di contemperamento tra diversi valori costituzionali, sottese all'impianto normativo della Legge n. 47/1985.
Esclusa, quindi, la configurabilità di un'automatica corrispondenza tra condono ed abitabilità
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