Condono edilizio: legittimo l'annullamento in autotutela per opere difformi
di Redazione tecnica - 17/08/2024
In materia edilizia, anche con riferimento all’applicazione della normativa condonistica, l’onere della prova circa il momento di realizzazione dell’abuso grava sul proprietario o sul responsabile per via del principio di vicinanza, in quanto solo il soggetto interessato può fornire atti, documenti o elementi validi al fine di constatare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione.
Ne consegue che un’eventuale incertezza comporta effetti processuali negativi, nonché l’inevitabile rigetto e può giustificare l’eventuale annullamento in autotutela da parte dell’Amministrazione, anche quando l’interessato sostenga che le opere in questione siano state rilasciate successivamente al condono, ma non sia in grado di provarne la datazione.
Annullamento condono in aututela: quando è legittimo?
A spiegarlo è il Consiglio di Stato, con la sentenza del 15 luglio 2024, n. 6300, con cui ha rigettato l’appello proposto contro l’annullamento in autotutela di tre concessioni edilizie in sanatoria rilasciate ai sensi della legge n. 724/1994 (c.d. "Secondo Condono Edilizio").
Sebbene i lavori siano stati in principio approvati dal Comune, i titoli sono stati poi correttamente annullati perché erano stati eseguiti alcuni lavori in difformità da quanto richiesto.
In particolare, nella pratica di condono non erano stati indicati degli elementi strutturali rilevanti realizzati nel fabbricato, consistenti in una scala di collegamento piano-terra con interrato, e in un balcone ben più ampio di quello assentito, poggiante su due pilastri terminali. Per tutti questi elementi non erano stato rilasciato il certificato di collaudo, riguardante invece solo una porzione di piano, quando avrebbe dovuto essere conseguito in riferimento all’intero fabbricato, sito peraltro anche a distanza ridotta da una strada.
Annullamento titolo: nessun affidamento del privato in presenza di interessi pubblici
Confermare la sanatoria di un edificio sprovvisto di certificato di collaudo e di idoneità statica avrebbe quindi comportato un pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubbliche, in quanto senza i certificati obbligatori non si sarebbe garantita la stabilità del fabbricato, e l’opera sarebbe diventata una fonte di pericolo per via della possibilità di crolli.
In questi casi, l’Amministrazione non solo è perfettamente legittimata ad adottare l’istituto dell’annullamento del titolo in autotutela, ma è anche tenuta all’emissione dell’ordine di demolizione per giustificati motivi di interesse pubblico alla rimozione di una costruzione che rappresenta una fonte di pericolo.
Datazione opere edilizie: l'onere della prova
Non è risultata condivisibile peraltro la tesi secondo cui le difformità sarebbero state realizzate in epoca precedente alla presentazione delle richieste di sanatoria, non essendoci alcun elemento valido che possa attestare realmente la data di costruzione del manufatto.
In materia edilizia, afferma Palazzo Spada, l’onere della prova circa il momento di realizzazione dell’abuso grava sul proprietario o sul responsabile per via del principio di vicinanza della prova, in quanto solo il soggetto interessato può fornire atti, documenti o elementi validi al fine di constatare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione.
L’onere della prova quindi è a carico degli interessati, con la conseguenza che, un’eventuale incertezza comporta effetti processuali negativi, nonché il rigetto della richiesta di condono.
Conclude il Consiglio che non ci si può appellare ad alcun affidamento in tema di annullamento in autotutela di titoli edilizi in sanatoria e di demolizione di immobili abusivi, perché, in questo caso esiste un interesse pubblico alla loro rimozione, che è quello di eliminare una causa di pericolo per la pubblica incolumità, assorbendo ogni possibile obiezione o richiamo.
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