Condono edilizio e oblazione: il Consiglio di Stato sul ricalcolo
di Giorgio Vaiana - 29/04/2021
Ancora una volta torniamo sugli argomenti "spinosi" del rilascio della concessione in sanatoria, di vincoli paesaggistici e oblazioni. Analizziamo insieme la sentenza n. 2952/2021 del consiglio di Stato.
Indice degli argomenti
Autorizzazione sì o no?
É una società a chiedere l'intervento dei giudici dopo che un Comune aveva annullato la concessione edilizia in sanatoria a sensi dell'art. 31 della legge n. 47/1985 (primo condono edilizio). Serve un piccolo passo indietro per comprendere meglio la questione. La società aveva acquisito, da un fallimento, un complesso immobiliare che si trova su area sottoposta a vincolo paesaggistico. Era già stato richiesto dalla precedente società proprietaria, prima che fallisse, il rilascio di una concessione in sanatoria. C'era pure il parere favorevole della Sovrintendenza. Ma per il sindaco del Comune non erano congrue le somme versate a titolo di oblazione. Ecco perché la differenza, doveva essere versata dalla nuova società proprietaria. La nuova società chiedeva dunque, l'annullamento del debito. Il Tar, però, gli dava torto.
Le obbligazioni di chi subentra
Secondo il consiglio di Stato, bene ha fatto il Tar a ritenere che "in presenza di immobile pervenuto a seguito di assegnazione con procedura di esecuzione giudiziaria, … non può essere esclusa la contestata legittimazione in capo al soggetto che il bene ha acquisito", in quanto "… la normativa sul condono, include gli aventi causa tra i soggetti in ogni caso legittimati dal punto di vista passivo configurando una sorta di obbligazioni propter rem connesse alla proprietà del bene, sia con riferimento alle somme versate a titolo di oblazione sia per gli altri oneri concessori". Lo specifica anche la legge n.47/85: "L’obbligazione inerente il pagamento del contributo concessorio, se non soddisfatto dal richiedente la sanatoria, grava comunque sugli altri soggetti, tra i quali è incluso anche l’avente causa dal richiedente la sanatoria".
L'oblazione e i sessanta giorni
Il comune aveva specificato che, in caso di mancato pagamento dell'oblazione entro i sessanta giorni dall'avviso, la pratica di richiesta di sanatoria sarebbe stata archiviata. Cosa che è alla fine avvenuta. La società, come specifica il comune, non ha mai fatto appello contro la volontà dell'amministrazione comunale che è andata, giustamente secondo i giudici, dritta per la sua strada.
Oblazione e autorizzazione
Spiegano i giudici: "Va ribadito che l’obbligazione pecuniaria relativa al pagamento dell’oblazione conseguente al provvedimento di rilascio del titolo edilizio in sanatoria è accessoria e consequenziale rispetto all’atto autoritativo con il quale è stata valutata la conformità dell’intervento edilizio, nel contesto delle condizioni normativamente contemplate per l’emissione dell’atto che ne dispone la sanatoria". E aggiungono: "L’obbligazione per il pagamento dei contributi concessori, se non soddisfatto dal richiedente la sanatoria, grava comunque sugli altri soggetti, tra i quali è da ricomprendere l'avente causa dal richiedente la sanatoria (quale l’odierna appellante)". Questo vuol dire, dicono i giudici che "l’acquisto di un bene da parte dell’aggiudicatario in sede di esecuzione forzata, pur essendo indipendente dalla volontà del precedente proprietario in quanto da ricollegarsi ad un provvedimento del giudice dell’esecuzione, abbia natura di acquisto a titolo derivativo e non originario, traducendosi nella trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato". In pratica "se da un lato, la legge presuppone nei richiedenti la sanatoria la qualità di soggetti obbligati in via principale al pagamento degli oneri derivanti dalla medesima, dall’altro fa emergere come l’interesse azionato con la domanda di condono di un abuso edilizio sia comunque strettamente collegato alla titolarità dell’immobile abusivo".
Condono e obbligazioni
La normativa sul condono, si legge nella sentenza, "nel disciplinare le obbligazioni ad esso connesse", include gli aventi causa tra i soggetti in ogni caso legittimati dal punto di vista passivo, "configurando una sorta di obbligazioni propter rem connesse alla proprietà del bene, sia con riferimento alle somme versate a titolo di oblazione sia per gli altri oneri concessori". Quindi dimostra una stretta connessione tra la titolarità dell’immobile e gli obblighi derivanti dalla concessione. Dicono i giudici: "L’obbligato è individuabile in base alla titolarità di un diritto reale su un determinato bene ed implica il trasferimento di essi in concomitanza con il trasferimento del diritto reale cui accedono". Il ricorso è stato dunque respinto.
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