Condono edilizio: occhio a chi presenta la domanda di sanatoria
di Redazione tecnica - 02/02/2024
Il permesso di costruire in sanatoria può essere rilasciato a un soggetto diverso da chi lo richiede? Chi sono i soggetti abilitati alla richiesta? Si tratta di due interessanti aspetti in materia di abusi edilizi su cui ha fornito chiarimenti la Corte di Cassazione con la sentenza del 16 gennaio 2024, n. 1868.
Condono edilizio: il titolo abilitativo va rilasciato a chi lo richiede
Con il caso in esame, i giudici di Piazza Cavour hanno confermato la decisione del giudice dell'esecuzione, che aveva respinto l'istanza di sospensione o revoca di un ordine di demolizione, specificando anche che il titolo abilitativo edilizio in sanatoria che il proprietario aveva ottenuto era illegittimo.
Nel dettaglio, il GE aveva rilevato che la sanatoria era stata rilasciata a un soggetto diverso dal richiedente, ovvero il figlio, non legittimato, in quanto figlio della proprietaria e committente le opere abusive.
Il giudice aveva anche aggiunto che:
- la domanda non era esaminabile perché mancava la documentazione prescritta;
- in violazione dei sigilli era stato realizzato un porticato di 24 mq e un locale di 16 mq, con la prosecuzione delle opere abusive senza il rispetto della procedura di cui all'art. 35 della legge n. 47/1985 (c.d. "Primo Condono Edilizio") richiamata dall'art. 39 della legge n. 724/1994 (c.d. "Secondo Condono Edilizio").
Si doveva ritenere quindi che il rustico non fosse completato nei termini previsti dalla normativa sul condono; mancava inoltre l'autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza richiamata nel titolo abilitativo quale silenzio assenso, senza una pronuncia esplicita necessaria trattandosi di zona vincolata.
Permesso di costruire in sanatoria: chi può richiederlo?
La Corte ha ribadito che ad essere legittimati alla presentazione dell'istanza di concessione in sanatoria sono il proprietario della costruzione abusiva, il titolare della concessione edilizia, il committente delle opere, il costruttore ed il direttore dei lavori, con esplicita esclusione dei figli del proprietario in quanto tali, rimanendo su un piano del tutto generico un futuro addebito al figlio della ricorrente quale "responsabile dell'abuso", e in tal senso legittimato, posto che la legittimazione a presentare l'istanza di condono va correlata solamente al momento della presentazione stessa.
In questo caso, la sanatoria dichiarata illegittima dal Giudice dell'esecuzione in sede di rinvio è stata rilasciata alla proprietaria committente, cui è stata notificata l'ingiunzione a demolire, mentre l'istanza era stata presentata senza titolo dal figlio.
Condono edilizio: la data di ultimazione delle opere
In riferimento alla mancata realizzazione delle opere nei tempi previsti dal condono, secondo i giudici risulta logica e ineccepibile l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata secondo cui emergono accertamenti nel 1995 e nel 1999 della prosecuzione di interventi edilizi che, diversamente, avrebbero dovuto essere terminati entro l'anno 1993. Ne consegue che correttamente il giudice dell'esecuzione, in sede di giudizio di rinvio, dopo aver esaminato gli atti accertava:
- il perdurante mancato perfezionamento della procedura di condono in assenza dei prescritti pareri da parte delle Autorità preposte alla tutela del vincolo paesistico;
- alla data del 31.12.1993, termine massimo stabilito dalla legge avente ad oggetto il condono, il manufatto abusivo non era ultimato nemmeno al "rustico".
Parere di compatibilità paesaggistica: niente silenzio assenso in zona vincolata
Circa la necessità che il parere della Soprintendenza sia espresso, in caso di opere eseguite in zona vincolata, ogni titolo abilitativo in sanatoria è subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, non essendo applicabile la procedura del silenzio-assenso: "In tema di tutela del paesaggio, il provvedimento autorizzatorio previsto dalla legislazione di settore deve avere forma espressa, atteso che il silenzio dell'amministrazione proposta alla tutela del vincolo non può avere valore di assenso stante la necessità di valutare da parte della p.a. equilibri diversi e tenere conto del concorso di competenze statali e regionali".
Si tratta infatti di un orientamento consolidato, in base al quale la speciale causa di estinzione del reato paesaggistico introdotta dall'art. 39, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è subordinata, in caso di opere eseguite in zona vincolata, al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, non essendo applicabile la procedura del silenzio-assenso, prevista dal comma 4 della medesima disposizione, che si riferisce alla sola ipotesi di violazioni edilizie eseguite in zona non vincolata,
Conseguentemente con adeguata motivazione, il Giudice dell'esecuzione ha considerato che mancassero nel caso di specie elementi concreti diretti a fare ragionevolmente presumere che l'opera fosse ultimata come richiesto dalla legge n. 47/1985 e che il titolo in sanatoria fosse stato rilasciato in maniera legittima.
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