Condono edilizio: quando e come si forma il silenzio assenso?
di Redazione tecnica - 29/04/2025

La disciplina edilizia italiana continua ad evolversi, tra tentativi di semplificazione normativa e una pratica amministrativa ancora caratterizzata da evidenti complessità applicative. Nonostante le recenti modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia o TUE) apportate dalla Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa), che introducono nuove modalità di sanatoria, restano ancora numerosi i casi in cui la giurisprudenza amministrativa è chiamata a intervenire per chiarire principi applicativi fondamentali.
Abusi edilizi tra sanatoria e condono
Attualmente, la regolarizzazione delle difformità edilizie è possibile attraverso diverse disposizioni:
- art. 34-ter - Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo
- art. 36 - Accertamento di conformità
- art. 36-bis - Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali
- art. 37 - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività
Tuttavia, nel nostro ordinamento si ricordano anche periodi, ormai lontani, in cui era consentita la sanatoria generalizzata degli abusi edilizi attraverso i condoni straordinari disciplinati dalle leggi n. 47/1985, n. 724/1994 e n. 326/2003.
Nonostante siano passati più di vent'anni dall'ultimo condono, molte pratiche risultano ancora pendenti, talvolta soggette alla formazione del silenzio-assenso. Ma in quali casi e a quali condizioni può dirsi effettivamente formato il titolo abilitativo per silenzio?
A fornire nuovi chiarimenti interviene la sentenza del TAR Sardegna, Sez. II, n. 339/2025, che affronta la questione relativa alla formazione del silenzio-assenso su una domanda di condono edilizio presentata nel 2004.
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