Condono edilizio: il TAR sull'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica

di Redazione tecnica - 14/10/2024

A differenza dell’ordinario regime previsto dagli artt. 146 e 167 del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), il parere reso dall’ente di tutela del vincolo paesaggistico nei procedimenti di rilascio del titolo edilizio in sanatoria ai sensi della Legge n. 47/1985 (c.d. Primo Condono), così come riproposti dall’art. 39 della legge n. 724/1994 (Secondo Condono Edilizio) e dall’art. 32 del d.l. 269/2003, convertto in legge n. 326/2003 (Terzo Condono Edilizio), seppure obbligatorio e vincolante, costituisce un atto endoprocedimentale della procedura ex art. 35 della l. n. 47/1985 destinato a concludersi con il provvedimento del Comune, unica autorità procedente e competente a definire il procedimento.

Pertanto nei procedimenti di condono, l’ente di tutela del vincolo paesaggistico è privo dei poteri ripristinatori e repressivi ex art. 167, commi 1-3, del d.lgs. n. 42/2004.

Autorizzazione paesaggistica: i poteri dell'ente di tutela nel caso di condono edilizio

A spiegarlo, in un’articolata pronuncia contenente anche un interessante excursus sulle differenze tra normativa nazionale e normativa regionale è il TAR Sicilia, con la sentenza del 12 marzo 2024, n. 978, con la quale ha accolto il ricorso per l’annullamento del provvedimento di rigetto sulla richiesta di rilascio di nulla osta nel procedimento di condono relativo a dei volumi tecnici e a una tettoia smontabile, per le quali nel frattempo il Comune aveva rilasciato la concessione edilizia in sanatoria.

Per valutare la questione il TAR ha ripercorso la disciplina del regime di sanatoria delle opere abusive delineato dall’art. 31 e ss. della l. n. 47/1985 e della pertinente normativa regionale siciliana, onde comprendere le differenze tra il fisiologico procedimento di rilascio del titolo edilizio in presenza di vincoli paesaggistici e di accertamento di conformità postumo previsto dall’art. 13 della l. n. 47/1985 e oggi dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.

 

CONTINUA A LEGGERE

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Sentenza