Condono e vincolo di inedificabilità: quando è ammessa la deroga?

di Redazione tecnica - 01/07/2024

Il vincolo cimiteriale è disciplinato dal Regio Decreto n. 1265/1934 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie), che impone il divieto di costruire entro la fascia di rispetto, delimitata entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto.

Tale vincolo di inedificabilità ha carattere assoluto e può essere rimosso esclusivamente in casi eccezionali, ma, comunque, solo per finalità di interesse pubblico, non essendo in alcun modo ammissibili deroghe al vincolo per la consecuzione di interessi privati.

Vincolo cimiteriale: l'inedificabilità non è mai derogabile per interessi privati

A ribadirlo è il Consiglio di Stato con la sentenza del 24 maggio 2024, n. 4668che ha ritenuto infondato il ricorso proposto contro la revoca del condono edilizio, inizialmente concesso, per un terreno agricolo di 3625 mq circa di superficie, con annessi due manufatti impiegati per ricovero attrezzi (uno di 26 mq e l’altro di 24 mq di superficie), realizzati abusivamente a distanza di soli 20 metri dal perimetro del cimitero.

Si fa presente che il vincolo di inedificabilità disposto per la fascia di rispetto cimiteriale - che ha carattere assoluto, e si impone anche su eventuali disposizioni contrarie previste dai piani regolatori comunali - è finalizzato a garantire la tutela di determinati interessi, quali:

  • la tutela di esigenze igienico sanitarie;
  • la tutela della sacralità del luogo;
  • la possibile futura espansione.

In virtù di ciò, non possono essere consentiti interventi edilizi realizzati all’interno della fascia di rispetto cimiteriale (pari a 200 metri dal perimetro) che siano incompatibili con tali interessi e finalità di tutela, e, in ogni caso, devono essere categoricamente escluse possibili deroghe al vincolo per interessi privati.

Viene poi precisato che il vincolo riguarda sia i centri abitati che i fabbricati sparsi, e che l’impossibilità di edificare si riferisce ad ogni singolo fabbricato e ad ogni tipo di costruzione, incluse quelle pertinenziali, non essendo possibile ammettere alcuna distinzione in tal senso.

Vincolo di inedificabilità assoluta: quando è ammessa la deroga?

In base a quanto disposto dal TU delle Leggi Sanitarie all’art. 338, il vincolo di inedificabilità assoluta delle fasce di rispetto cimiteriali può essere derogato esclusivamente in presenza di determinate condizioni.

Nello specifico, il Consiglio Comunale può decidere - previa acquisizione del parere favorevole dell’ASL territoriale - di approvare la costruzione di nuovi cimiteri o l’ampliamento di quelli già esistenti, anche ad una distanza inferiore ai 200 metri (fino al limite di 50 metri) dal centro abitato, se:

  • sia possibile accertare, per particolari condizioni locali, l’impossibilità a procedere diversamente;
  • l’impianto cimiteriale risulti separato dal centro urbano mediante strade pubbliche (anche comunali), oppure da fiumi, laghi, dislivelli naturali rilevanti, ponti oppure impianti ferroviari.

L’Amministrazione comunale può inoltre provvedere, sempre previa approvazione dell’ASL, a ridurre la fascia di rispetto prevista a livello nazionale - autorizzando anche ampliamenti di edifici esistenti o costruzioni ex-novo - esclusivamente al fine di realizzare un’opera pubblica o un intervento urbanistico di interesse pubblico, a patto che i lavori non contrastino con le esigenze igienico-sanitarie e che si tenga conto degli elementi ambientali e di pregio presenti nell’area.

Nel caso in questione, si conferma che il Comune abbia provveduto a ridurre la zona di rispetto cimiteriale, da 200 metri a 100 metri, ma tale elemento non giova comunque a favore del ricorrente, in quanto le opere abusive insistono ad una distanza di soli 20 metri dal perimetro del cimitero, come emerso dal verbale della Polizia Municipale che, si ricorda, ha efficacia di piena prova fino a querela di falso, come tutti i verbali disposti per mano di pubblici ufficiali.

Vincolo cimiteriale: legittimo l'annullamento del condono di opere nella fascia di rispetto

Risulta irrilevante poi anche il fatto che il cimitero in questione sarebbe stato soppresso con delibera del Consiglio Comunale nel 1964, perché, si rileva, la procedura di definitiva cessazione del cimitero non è mai stata perfezionata, né è stata sottoposta a bonifica prevista dall’art. 97 del d.P.R. n. 285/1990 per la soppressione dei cimiteri.

Il vincolo di inedificabilità assoluta risultava quindi sussistente allora come adesso, e dunque l’abuso dev’essere ricompreso tra quelli di cui alla Legge n. 47/1985 (Primo Condono Edilizio) art. 33, ovvero tra le opere che non sono suscettibili di sanatoria.

Si ritiene pertanto corretto il provvedimento di revoca del condono inizialmente approvato, sottolineando che - stante il carattere assoluto del vincolo cimiteriale - non risulta neppure necessario per l’Amministrazione compiere ulteriori valutazioni in ordine alla possibile concreta compatibilità degli interventi con le finalità di interesse alla base del vincolo.



© Riproduzione riservata