Congruità manodopera edilizia, le nuove faq di CNCE
di Redazione tecnica - 27/06/2022
La Commissione Nazionale Paritetica Casse Edili (CNCE) ha pubblicato delle nuove FAQ tecnico/operative ad integrazione di quelle precedentemente inserite sulla congruità della manodopera in edilizia, di cui al Decreto del Ministero del Lavoro n. 143/2021.
Obbligo di verifica congruità della manodopera: il DM n. 143/2021
Secondo quanto previsto dal DM, dal 1° novembre 2021 è stato introdotto l’obbligo di Durc di congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nei lavori edili. La verifica è finalizzata ad accertare quanto incide la manodopera nell'intervento edilizio, sia nel settore pubblico che in quello privato, includendo lavori in appalto, in subappalto o lavoratori autonomi.
In particolare, l’art. 2, co. 3 del DM dispone che costituiscono oggetto di congruità i lavori privati il cui valore complessivo risulti di importo pari o superiore a 70mila euro, al netto dell’iva, comprendendo nella cifra quelli non edili.
Il committente che affidi la realizzazione di un’opera edile di importo pari o superiore a euro 70.000 esclusivamente da lavoratori autonomi è tenuto a richiedere il certificato di congruità al termine dell’opera.
Manodopera edilizia, le nuove faq di CNCE sulla congruità
Sulla verifica di congruità CNCE, che mette a disposizione il sistema Edil_Connect, ha fornito diversi riscontri, aggiornando recentemente le FAQ con due nuove risposte:
- la prima riguarda gli accordi quadro: sono
soggetti alla verifica di congruità gli accordi
quadro stipulati prima del 1° novembre 2021 e rispetto ai
quali, prima di quella data, sia stata fatta un’unica DNL?
CNCE specifica che, fermo restando quanto previsto dalla FAQ n. 11 contenuta nella COM. CNCE n. 803/2021, gli accordi quadro stipulati prima del 1° novembre 2021 e per i quali alla medesima data sia stata già effettuata un’unica DNL valevole per tutto l’accordo quadro, non sono soggetti alla verifica di congruità. - la seconda invece chiarisce se i costi riferiti alle spese sostenute per progettazione, direzione lavori, asseverazione, collaudi, e altre della stessa natura rilevano ai fini dell’importo dei lavori edili, per il calcolo della congruità. La risposta in merito è no, perché ai fini della congruità rilevano solo il costo dei lavori edili.
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