Congruità dell'offerta: il TAR sui costi indiretti della manodopera

di Redazione tecnica - 31/01/2025

L’obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in offerta si impone solo per i dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, trattandosi di una voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell’offerta per la specifica commessa. Situazione diversa invece per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, ovvero lo fanno in maniera trasversale a vari contratti.

Ne deriva che il concetto di costi indiretti non si applica qualora determinate prestazioni, anche se di supporto organizzativo, siano non soltanto previste dal capitolato tecnico, ma anche quantificate con la specificazione di un monte ore prestazionale: in questi casi si suppone che tutto il costo del personale tenuto a prestare la propria collaborazione per il numero di ore prescritto sia stabilmente impiegato nella commessa e quindi non  può essere considerato come indiretto.

Costi indiretti manodopera: come riconoscerli?

A spiegarlo è il TAR Toscana con la sentenza del 7 gennaio 2025, n. 5, in relazione a una procedura per l'aggiudicazione di un appalto di servizi di natura assistenziale e organizzativa.

Secondo il ricorrente, l’aggiudicataria avrebbe sottostimato i costi, rispetto a quanto stabilito nella scheda del capitolato relativa all’offerta tecnica, compromettendone quindi la sostenibilità e con un'errata valutazione di congruità compiuta dalla SA all'indomani del soccorso istruttorio.

Tesi che ha convinto il TAR, secondo cui il disciplinare di gara prescriveva espressamente la compilazione della scheda di dettaglio dell’offerta economica, con evidenziazione delle spese organizzative e della manodopera; non solo: le risposte fornite dalla SA in sede di chiarimenti non potevano modificare quanto stabilito dalla lex specialis.

Nel valutare la questione, il TAR ha anche chiarito che la nozione di costi indiretti si applica solo ai dipendenti impiegati occasionalmente o in maniera trasversale su più contratti.  Nel caso specifico, le prestazioni organizzative erano previste dal capitolato con un monte ore definito, e quindi il personale assegnato a tali attività risultava stabilmente impiegato nella commessa.

Né era possibile fare riferimento al principio di equivalenza che, sebbene sia stato elaborato per gli appalti di forniture, la giurisprudenza ne ha esteso l’ambito agli appalti di servizi quando la lex specialis correli specifiche tecniche a determinati bisogni della Pubblica Amministrazione.

Sul punto, il TAR ha ribadito che:

  • il monte orario minimo per le prestazioni organizzative serve a evitare che il ribasso d’asta riduca le prestazioni al di sotto di una soglia minima stabilita dalla PA;
  • l'indicazione in un servizio della reperibilità h24 non può essere considerata un’alternativa valida al monte ore minimo, poiché la sua funzione è limitata alle emergenze e non alla copertura operativa ordinaria.

In conclusione, il giudice ha accolto il ricorso, annullando l’aggiudicazione e ordinando alla SA di rivalutare la congruità dell’offerta economica tenendo conto del monte ore inderogabile previsto dal capitolato.

 



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