Conguaglio contributivo Inarcassa, pagamenti nel 2023
di Redazione tecnica - 22/07/2022
Inarcassa dilaziona i pagamenti del conguaglio contributivo 2021 per tutti gli associati, iscritti o già pensionati, permettendo di posticipare al 2023 gli importi dovuti.
Conguaglio contributivo 2021, rateizzazione degli importi
Come specificato sul portale dell’ente previdenziale, il conguaglio contributivo 2021, in scadenza il 31 dicembre 2022, potrà essere pagato in tre rate posticipate a marzo, luglio e novembre 2023, con un tasso di interesse dell’1,5% annuo senza acconto. Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite sistema SDD, ovvero con disposizione permanente di bonifico alla propria banca.
Come richiedere le rate per il conguaglio contributivo
La rateizzazione, accordata per un importo minimo di 1.000 euro, va richiesta contestualmente alla dichiarazione annuale del reddito e del volume d’affari professionale 2021, da presentare entro il 31 ottobre 2022 oppure entro il 30 novembre 2022 nella sezione 'Agevolazioni' del portale Inarcassa.
Le domande presentate nei termini verranno automaticamente accolte e i beneficiari dell’agevolazione riceveranno la notifica del piano di rateazione in tempo utile per il rispetto del termine di pagamento della prima rata (31 marzo 2023).
La richiesta di rateizzazione resta valida anche nel caso in cui la dichiarazione 2021 venga rettificata, purché la modifica ai dati reddituali venga apportata entro il 31 dicembre 2022, oppure successivamente, purché non comporti un incremento della contribuzione dovuta.
Condizioni per la rateizzazione ed eventuale decadenza
La rateizzazione del conguaglio potrà essere richiesta da professionisti e pensionati iscritti nel 2021 che:
- non abbiano, per lo stesso anno del conguaglio, esercitato la deroga al versamento del minimo soggettivo;
- non abbiano presentato domanda di pensione con decorrenza successiva al 31 dicembre 2022.
Il piano di rateizzazione decade:
- in caso di rettifiche reddituali che diano luogo ad una maggiore contribuzione comunicate successivamente al 31 dicembre;
- al mancato pagamento anche di una sola rata.
Inarcassa ricorda che la decadenza comporta l’obbligo del pagamento alla scadenza ordinaria prevista per il 31 dicembre 2022 e che le sanzioni saranno notificate dalla data del 1° gennaio dell’anno successivo al conguaglio, sulla base delle somme non pagate.
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