PNRR: Il Codice dei contratti ed il Decreto Semplificazioni
di Paolo Oreto - 31/05/2021
Il decreto cosiddetto “Semplificazioni” approvato dal Consiglio dei Ministri n. 71 del 28 maggio 2021 non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ma è già possibile fare un’analisi del testo definitivo per capire sia le modifiche che saranno introdotte nel Codice dei contratti che le norme necessarie per le procedure speciali relative ai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed ai progetti del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC) di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.
Norme relative ai contratti pubblici
Ritroviamo le norme relative ai contratti pubblici negli articoli dal 45 al 57; 13 articoli che trovano spazio nella Parte II (Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa) e nel dettaglio nei seguenti Titoli:
- Titolo III - Procedura speciale per alcuni progetti PNRR (artt. 45-47)
- Titolo IV - Contratti pubblici (artt. 48-57).
Entrando nel dettaglio e facendo una sommaria analisi è possibile trovare nei tredici articoli alcune interessanti indicazioni che possono esere così riassunte:
- procedure speciali per i progetti PNRR;
- modifiche a tempo di alcuni articoli del Codice dei contratti;
- modifiche definitive di alcuni articoli del Codice dei contratti;
- modifiche miste (a tempo e definitive) di alcuni articoli del Codice dei contratti.
Procedure speciali per i progetti PNRR
Relativamente ai progetti PNRR, agli stessi sono dedicati:
- l’articolo 45 rubricato “Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto”;
- l’articolo 46 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici”;
- l’articolo 47 rubricato “Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico”;
- l’articolo 48 rubricato “Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC”;
- l’articolo 49 rubricato “Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC”;
- l’articolo 51 rubricato “Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC”;
- l’articolo 54 rubricato “Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici” dal comma 1 al comma 4;
- l’articolo 56 rubricato “Misure di semplificazione in materia di istruzione”;
- l’articolo 57 rubricato “Disposizioni in materia di semplificazione per l’attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza”.
Modifiche a tempo di alcuni articoli del Codice dei contratti
Ritroviamo alcune modifiche a tempo del Codice dei contratti:
- nell’articolo 52 rubricato “Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76”;
- nell’articolo 53 rubricato “Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)”.
Con l’articolo 52 del decreto Semplificazioni:
- negli articoli 1, 2, 3, 5 e 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, la data del 31 dicembre 2021 è traslata di un anno e mezzo e viene, dunque, portata al 30 giugno 2023;
- l’affidamento diretto dei servizi di architettura e di ingegneria l’importo di 75.000 euro viene portato alla soglia comunitaria di 139.000 euro con la possibilità dell’affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza ma, anche, dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità (articolo 30 del codice dei contratti pubblici);
- l’affidamento con procedura negoziata senza bando di importo di lavori compreso tra 150.000 ed 1.000.000 di euro è previsto anche con un numero degli operatori economici da invitare di almeno 5;
- l’affidamento con procedura negoziata senza bando dei servizi di architettura di importo superiore alla soglia comunitaria di 139.000 euro o di lavori di importo compreso tra 150.000 ed 1.000.000 di euro è previsto anche con un numero degli operatori economici da invitare di almeno 5;
- l’affidamento con procedura negoziata senza bando di lavori di importo compreso tra 1.000.000 di euro e la soglia comunitaria è previstp anche con un numero di operatori economici da invitare di almeno 10;
- sono modificati alcuni commi dell’articolo 6 rubricato “Collegio consultivo tecnico” del decreto-legge n.76/2020.
Con l’articolo 53 del decreto Semplificazioni:
- nell’alinea del comma 1, al comma 3, al comma 7 ed, al
comma 10 ed al comma 18 dell’articolo 1 la data del 31
dicembre 2021 è traslata di un anno e mezzo e viene, dunque,
portato al 30 giugno 2023 il termine ultimo entro cui non trovano
applicazione, tra l’altro :
- l’articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate;
- l’articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori;
- l’articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
- ai commi 4, 6, 15 le parole “Per gli anni dal 2019 al 2022” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni dal 2019 al 2023”.
Modifiche definitive di alcuni articoli del Codice dei contratti
Le modifiche defnitive al Codice dei contratti sono contenute nell’articolo 54 rubricato “Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici” dal comma 1 al commi 4.
Nel dettaglio sono modificati:
- i commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis dell’articolo 29 rubricato “Principi di materia di trasparenza”
- il comma 6-bis dell’articolo 36 rubricato “Contratti sotto soglia”;
- il comma 2 dell’articolo 77 rubricato “Commissione giudicatrice”;
- i commi 1, 2, 3 e 4 con l’inserimento, anche, del comma 4-bis nell’articolo 81 rubricato “Documentazione di gara”
Modifiche miste (a tempo e definitive) di alcuni articoli del Codice dei contratti
Con l’articolo 50 rubricato “Modifiche alla disciplina del subappalto” del Decreto Semplificazioni approvato dal Consiglio dei Ministri si interviene sull’articolo 105 del Codice dei contratti pubblici con modifiche che possono essere definite miste e nel dettaglio:
- sino al 31 ottobre 2021, in deroga all’articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;
- dall’1 novembre 2021, viene eliminata qualsivoglia limitazione al subappalto con alcuni paletti di cui parleremo, più dettagliatamente, in un successivo articolo;
- dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge Semplificazioni approvato dal Consiglio dei Ministri
sono modificati il comma 1 ed il comma 14 dell’articolo 105 del
Codice dei contratti in sui è precisato, rispettivamente, che:
- a pena di nullità il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
- il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.
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