Contenziosi sulla liquidazione compensi CTU: a chi spetta il giudizio?

di Redazione tecnica - 22/05/2024

La liquidazione del compenso al verificatore o al consulente tecnico d’ufficio, una volta depositata la relazione, deve essere effettuata dal presidente del collegio con decreto, ai sensi dell’art. 66, comma 4, c.p.a. o dell’art. 67, comma 5, c.p.a., essendo rimessa alla sentenza che definisce il giudizio amministrativo solo la regolazione del relativo onere a carico delle parti.

Ogni contestazione relativa a tale liquidazione, anche se erroneamente contenuta nella sentenza che definisce il giudizio, deve essere proposta davanti al giudice ordinario nella forma propria dell’opposizione di cui all’art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Liquidazione compensi verificatori e CTU: l'Adunanza Plenaria sulla competenza giurisdizionale

Così ha stabilito l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 6 maggio 2024, n. 10, in risposta alla II sezione di Palazzo Spada che aveva rimesso due questioni relative alla liquidazione dei verificatori nell’ambito di due contenziosi.

Nel dettaglio, la II sezione ha respinto gli appelli e disposto la liquidazione del compenso ai verificatori. La parte soccombente ha presentato istanza per la revisione della sentenza in questa parte, fatto che è stato qualificato come “opposizione alla liquidazione", ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”, da cui sono scaturiti i quesiti di massima:

  • a) se appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario incaricato dal giudice amministrativo;
  • b) se sì, quale sia la normativa applicabile, dal momento che non appare compatibile con il processo amministrativo il rito speciale, di cui all'art. 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, richiamato dall'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e, in particolare, se vada seguito il rito in udienza pubblica o in camera di consiglio.

Opposizione al decreto di liquidazione: a chi spetta il giudizio?

In primo luogo, l’Adunanza ha ribadito che l’istanza (atipica) di revisione del compenso già liquidato, per come depositata dai verificatori, va qualificata come “opposizione”, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, applicabile a tutte le giurisdizioni e, in particolare, anche al processo amministrativo.

Inoltre, la liquidazione del compenso al verificatore, ai sensi dell’art. 66, comma 4, c.p.a., o al consulente tecnico d’ufficio, ai sensi dell’art. 67, comma 5, c.p.a. (che richiama l’art. 66, comma 4, primo e terzo periodo, c.p.a.), va effettuata con separato decreto dal Presidente del Collegio, mentre alla sentenza, che definisce il giudizio, compete regolare l’onere economico del disposto mezzo istruttorio, ponendolo a carico di una  o di alcune o di tutte le parti, secondo l’esito del giudizio, in base ai principi che disciplinano la regolazione delle spese del giudizio.

Sul punto, spiegano i giudici, la circostanza che la liquidazione del compenso venga decisa in sentenza, anziché con decreto, non immuta né la natura né il regime dei rimedi contro la stessa esperibili.  La statuizione, pur fatta in sentenza, ma avente sempre natura giuridica di autonomo decreto, sulla liquidazione del compenso all’ausiliario del giudice, non costituisce, dunque, un autonomo capo della sentenza di merito, ai sensi dell’art. 329, comma 2°, c.p.c., ma va considerata come se fosse stata emessa secondo la forma prescritta del decreto, e, di conseguenza, il mezzo di impugnazione esperibile resta in ogni caso in parte qua quello suo proprio, ossia quello dell’opposizione.

Questa opposizione introduce però un nuovo e autonomo giudizio e non già una seconda fase o anche una revisio prioris instantiae accessoria al giudizio in cui è stata effettuata la liquidazione.

La decisione dell'Adunanza Plenaria 

Dalla ricostruzione dell’istituto dell’opposizione, emergente dalla giurisprudenza della Cassazione e dai precedenti giurisprudenziali amministrativi prevalenti, l’Adunanza plenaria ha quindi affermato che, anche sull’opposizione dei verificatori alla liquidazione del compenso da parte del giudice amministrativo, pur laddove sia disposta direttamente in sentenza – anziché invero più propriamente dal Presidente con decreto – sussista la giurisdizione del giudice ordinario.

Non si giunge a diversa soluzione dunque sulla giurisdizione, spettante al giudice ordinario civile, anche in caso di opposizione proposta dall’ausiliario del giudice amministrativo (art. 19 c.p.a.), rispetto alla liquidazione effettuata in prima istanza.

Anche in questo caso il giudizio ha carattere civilistico, riguarda cioè diritti soggettivi di natura patrimoniale e verte intorno alla spettanza, nell’an e nel quantum, dei compensi al professionista per le prestazioni rese in occasione del giudizio, senza che sia possibile ravvisare e men che mai istituire nel riparto della giurisdizione, per usare le parole della Corte costituzionale, una «inesistente connessione «ontologica» tra il contenzioso volto al recupero del compenso professionale e la controversia di base.

In conclusione, l’Adunanza plenaria rileva che difetta la giurisdizione del giudice amministrativo a pronunciarsi sull’opposizione dei verificatori alla liquidazione del compenso, che va disposto, in relazione al quantum, con autonomo decreto del Presidente, in conformità all’an, circa l’individuazione della parte gravata, già disposta dal collegio in sentenza.



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