Contratti pubblici e Sostegni-ter: obbligatorie le clausole di revisione dei prezzi
di Redazione tecnica - 28/01/2022
Un nuovo tassello si aggiunge al meccanismo di compensazione e revisione dei prezzi negli appalti pubblici. Dopo la pubblicazione dei due decreti del MIMS sulla compensazione, approda in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. Decreto Sostegni-ter) che tra le altre cose inserisce l'obbligo di prevedere il meccanismo di revisione dei prezzi all'interno dei bandi di gara.
Contratti pubblici e revisione dei prezzi: il Sostegni-ter
Entrando nel dettaglio, l'art. 29 del D.L. n. 4/2022, che è immediatamente in vigore anche se in attesa di conversione in Legge, prevede delle nuove disposizioni valide fino al 31 dicembre 2023. Fino a questa data ai bandi o avvisi si applicano le seguenti disposizioni.
È obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia), comma 1, lettera a), primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti), fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1.
Ricordiamo che il suddetto art. 106, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti prevede:
1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di
appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con
le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui
il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei
settori speciali possono essere modificati senza una nuova
procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono
state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare,
precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di
revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura
di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono
essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e
dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che
avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o
dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le
variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere
valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7,
solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo
originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti
relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori
restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Per i contratti relativi ai lavori, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto da un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da emamare. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all’80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse appositamente accantonate per imprevisti (art. 29, comma 7 del Sostegni-ter).
L’Istituto nazionale di statistica e il MiMS
È previsto che l’Istituto nazionale di statistica definisca la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.
Il direttore dei lavori
La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
A pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del MiMS, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’esecutore, e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall’esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l’esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.
Laddove la maggiore onerosità provata dall’esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del MiMS, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all’80% di detta eccedenza. Ove sia provata dall’esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del MiMS per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all’80% di detta eccedenza.
Esclusioni e ribasso d'asta
Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta. La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
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