Contratto di avvalimento e data certa: superato il formalismo della marcatura temporale

di Redazione tecnica - 16/04/2025

Quando può dirsi validamente stipulato un contratto di avvalimento in formato digitale? Serve sempre la marcatura temporale per dimostrare la data certa? E cosa accade se il contratto è firmato dalle parti in momenti diversi?

Contratto di avvalimento e data certa: interviene il Consiglio di Stato

Domande tutt’altro che astratte sulle quali si è già espressa recentemente l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la delibera del 2 aprile 2025, n. 128 che ha chiarito uno dei temi più delicati nella partecipazione alle gare pubbliche: la prova della validità e tempestività del contratto di avvalimento.

Una nuova risposta, che rappresenta anche una conferma ai principi espressi da ANAC, arriva dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3154 dell’11 aprile 2025, destinata ad assumere un valore dirimente in molteplici contenziosi analoghi.

Nel caso esaminato dai giudici di Palazzo Spada, la controversia nasce da un’esclusione disposta per l’asserita mancanza di data certa nel contratto di avvalimento: la stazione appaltante aveva ritenuto non dimostrato che il contratto fosse stato sottoscritto da entrambe le parti entro il termine per la presentazione delle offerte, poiché privo di marcatura temporale.

Nel dettaglio, il contratto risultava:

  • firmato digitalmente dall’impresa ausiliaria prima della scadenza;
  • firmato digitalmente dall’ausiliata il giorno successivo;
  • trasmesso in piattaforma solo con la firma dell’ausiliata;
  • successivamente integrato, in fase di soccorso istruttorio, con la versione firmata anche dall’ausiliaria.

Secondo la stazione appaltante, in assenza di marcatura temporale (non richiesta dalla legge di gara), il contratto non avrebbe potuto considerarsi perfezionato nei termini. L’operatore è stato quindi escluso.

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