Contributi minimi Inarcassa 2025: come chiedere la deroga

di Redazione tecnica - 06/02/2025

È già disponibile sul sito di Inarcassa il servizio per richiedere la deroga all’obbligo del versamento del contributo minimo soggettivo per il 2025, con la possibilità di versare a dicembre 2026 il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto.

Contributo minimo soggettivo 2025: ok alla deroga

La deroga è riservata ai professionisti iscritti a Inarcassa che possono utilizzarla per un massimo di 5 anni, anche non continuativi, nell'arco della vita lavorativa.

Come segnalato da Inarcassa, per il 2025 la misura è riservata ai soggetti che prevedono di produrre un reddito inferiore al minimo contributivo, pari a 18.966,00 €. In questo caso il versamento del 14,5% del reddito effettivamente prodotto va fatto a dicembre 2026 previa richiesta tramite sito Inarcassa entro il 3 giugno 2025.

Nel caso di provvedimenti di iscrizione adottati successivamente al 31 maggio, la domanda di deroga relativa e all'anno in corso andrà presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione. Inarcassa specifica che è possibile inviare la domanda esclusivamente per l’anno in corso anche a seguito di un provvedimento d'iscrizione per anni precedenti.

Qualora si voglia usufruire nuovamente della deroga negli anni successivi, sarà necessario inviare una nuova domanda.

Deroga contributo minimo soggettivo: requisiti richiesti

Per potere richiedere la deroga è necessario:

  • essere iscritti ad Inarcassa al momento della richiesta;
  • non essere pensionandi o pensionati Inarcassa;
  • non essere titolari di pensione erogata da altro ente previdenziale (tranne la pensione di invalidità civile dell’INPS);
  • non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;
  • non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.

Come specifica Inarcassa, nel corso dell’anno di deroga restano garantiti:

  • i servizi di assistenza (maternità, sussidi, indennità temporanea inabilità, mutui, finanziamenti);
  • la possibilità di presentare domanda di riscatto (laurea, servizio militare, periodi di lavoro all’estero) o di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali.

Inoltre è necessario versare comunque il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità entro i termini previsti, ovvero il 30 giugno e il 30 settembre dell’anno in corso.

La deroga può essere richiesta anche da chi ha in corso la rateizzazione bimestrale dei contributi minimi. In questo caso, il piano di rateizzazione decade e le rate già versate vanno in compensazione con il contributo integrativo e il contributo di maternità. Se dovesse esserci un importo residuo, esso andrà corrisposto al 30 settembre.

Come versare il contributo minimo

Confermando la previsione di un reddito professionale inferiore alla soglia di € 18.966,00 alla fine della procedura si genererà un avviso di pagamento PagoPA o un modello F24, per un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, da pagare entro il 31 dicembre 2026.

Se invece il reddito dovesse essere uguale o superiore alla soglia, l'avviso di pagamento PagoPA o il modello F24, sempre con scadenza 31 dicembre 2026, conterrà l'importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, maggiorato degli interessi (BCE+4,50%) sul solo contributo minimo dovuto e decorrenti dalle due scadenze ordinarie (integrazione obbligatoria).

Infine, qualora non si presenti la dichiarazione dei redditi 2025 entro il 31 dicembre 2026, la deroga sarà revocata automaticamente con il conseguente ripristino del contributo minimo soggettivo dovuto e l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Generale Previdenza.

Gi effetti della deroga

In relazione agli effetti della deroga, Inarcassa segnala che:

  • la deroga determina la diminuzione dell’anzianità contributiva utile alla pensione che viene riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato per l’annualità interessata;
  • gli importi non versati potranno essere integrati chiedendo il riscatto entro i cinque anni successivi, presentando l’istanza già dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello derogato. L'elaborazione del relativo onere potrà essere effettuata dopo la presentazione della dichiarazione reddituale dell’anno in deroga e dopo il pagamento dell’eventuale conguaglio.

Ad esempio, si potrà riscattare la deroga 2025 entro il 31 dicembre 2030, con domanda da presentare a partire dal 1° gennaio 2026, anche se l’elaborazione dell’onere potrà avvenire soltanto dopo il 31 ottobre 2026, corrispondente al termine di presentazione della dichiarazione reddituale 2025.



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