Contributo a fondo perduto e riduzione canone locazione: nuovo provvedimento del Fisco

di Redazione tecnica - 07/07/2021

Definiti contenuto informativo, modalità applicative e termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione di cui all’articolo 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Contributo a fondo perduto e riduzione canone di locazione: il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate

È stato, infatti, pubblicato dall'Agenzia delle Entrate il provvedimento del Direttore n. 180139 del 6 luglio 2021 che definisce le modalità operative per richiedere l'attribuzione del contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, al locatore di immobile adibito ad abitazione principale, che riduce il canone di locazione.

Ricordiamo che l'articolo 9-quater del Decreto Ristori definisce un fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali. Il fondo è destinato a finanziare a fondo perduto, per l'anno 2021, il locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020. Il contributo è riconosciuto fino al 50% della riduzione del canone ed entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

Come previsto al comma 3 del su richiamato art. 9-quater, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate individua le modalità applicative, la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni.

Contenuto informativo dell’istanza

L’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto contiene le seguenti informazioni:

  • il codice fiscale del locatore, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo e il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica ovvero nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;
  • la rinuncia al contributo in caso di istanza già inviata;
  • i dati del contratto o dei contratti relativi ad immobili situati in comuni ad alta densità abitativa e che costituiscono l’abitazione principale del locatario, oggetto di rinegoziazione, la data di inizio e fine del nuovo canone rinegoziato, l’importo del canone annuo prima e dopo la rinegoziazione con l’indicazione della quota di possesso del locatore richiedente il contributo.

Modalità di predisposizione dell’istanza

Allegato al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate c'è il modello "Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione" con le relative istruzioni, composto da un frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali e dal “quadro A”.

L’Istanza è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Nell’applicativo web vengono precompilati, sulla base delle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria, i dati del contratto di locazione e quelli relativi alla rinegoziazione già comunicata tramite il modello RLI al momento della presentazione dell’istanza.

Nell’applicativo web, è possibile indicare i dati relativi alla rinegoziazione del canone di locazione che si intenderà porre in essere entro il 31 dicembre 2021.

L’applicativo web calcola l’importo del contributo teorico massimo, determinato in base ai dati trasmessi da colui che predispone l’istanza.

Modalità e termini di trasmissione dell’istanza

La trasmissione dell’Istanza:

  • è effettuata esclusivamente mediante il servizio web dell'Agenzia delle Entrate;
  • può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario autorizzato ad accedere al cassetto fiscale del locatore.

Per ciascun locatore può essere presentata una sola istanza, anche in presenza di più contratti di locazione o di più rinegoziazioni per il medesimo contratto.

La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata dal 6 luglio al 6 settembre 2021. In questo periodo è possibile, in caso di errore, presentare tramite lo stesso servizio web una nuova Istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa. È possibile, inoltre, presentare – entro il 31 dicembre 2021 – una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione. Successivamente, è rilasciata una seconda ricevuta contenente l’importo che sarà effettivamente erogato.

Requisiti per la presentazione dell’istanza ed erogazione del contributo

Il contributo spetta a condizione che:

  • la locazione abbia una decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 e risulti in essere alla predetta data;
  • l’immobile adibito ad uso abitativo sia situato in un comune ad alta tensione abitativa e costituisca l’abitazione principale del locatario;
  • il contratto di locazione sia oggetto di rinegoziazione in diminuzione del canone previsto per tutto l’anno 2021 o per parte di esso;
  • la rinegoziazione con riduzione del canone sia comunicata, entro il 31 dicembre 2021, all’Agenzia delle entrate tramite il modello RLI;
  • la rinegoziazione abbia una decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020.

Successivamente al 6 settembre 2021, data di chiusura del canale telematico per la presentazione delle istanze, l’Agenzia mette a disposizione del soggetto richiedente, nell’area riservata, l’importo teorico massimo del contributo calcolato rispetto al numero totale delle istanze che hanno ottenuto la prima ricevuta di presa in carico e delle risorse del Fondo istituito. Qualora le risorse stanziate siano inferiori all’ammontare complessivo dei contributi desumibile dalle istanze validamente presentate, l’Agenzia delle Entrate provvede al riparto proporzionale delle risorse stanziate sulla base del rapporto tra l’ammontare dei fondi disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti. La percentuale di riparto è resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Successivamente al 31 dicembre 2021, l’Agenzia effettua l’elaborazione delle istanze che hanno ottenuto la prima ricevuta di presa in carico e per le quali non sia stata presentata istanza di rinuncia dopo la data del 6 settembre 2021, controllando la coerenza dei dati in esse indicati rispetto ai contratti di locazione e alle relative rinegoziazioni risultanti al sistema dell’Anagrafe Tributaria. Per ciascuna istanza l’Agenzia determina l’effettivo contributo spettante, non considerando eventuali contratti di locazione terminati prima dell’efficacia della rinegoziazione programmata o eventuali rinegoziazioni non comunicate o comunicate con dati diversi da quelli indicati nell’istanza. Inoltre, se un contratto di locazione è cessato anticipatamente nel corso dell’anno 2021, sono considerate le sole mensilità di canone rinegoziato che hanno esplicato effetto fino alla data di risoluzione del contratto.

Erogazione del contributo

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto locatore, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo. Anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, l’Agenzia delle Entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del locatore. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A.

In allegato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.



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