Cooperative sociali e convenzioni, ecco come funzionano

di Redazione tecnica - 23/02/2024

Spesso e volentieri capita alle pubbliche amministrazioni di concludere delle convenzioni con le cooperative sociali. La disciplina di tale rapporto risale al 1991, nello specifico è l’articolo 5 della legge 381 a dare una serie di definizioni utili per definire la fattispecie di riferimento. L’obiettivo delle convenzioni con le cooperative sociali di tipo B è quello di affidare dei particolari servizi mediante delle modalità che si allontanano da quelle tipiche previste dal Codice dei contratti pubblici. Proprio a riguardo di questo aspetto, la cosa migliore, se non avete familiarità con tali fattispecie, è quella di affidarsi a dei professionisti che si occupano di tutto ciò che riguarda gli enti del terzo settore, in grado di dispensare i migliori consigli da seguire prima di stipulare qualsiasi tipo di convenzione.

I requisiti soggettivi

Queste convenzioni si possono portare a termine tra Pubbliche Amministrazioni e le cooperative sociali che fanno parte della categoria B. si tratta di quelle cooperative sociali in cui quantomeno una percentuale pari al 30% dei dipendenti, che siano soci o meno poco importa, sia formato da persone svantaggiate, seguendo la definizione dell’articolo 4 della legge n. 381 del 1991.

Tra i requisiti fondamentali da rispettare in riferimento alla stipula di una convenzione troviamo senza ombra di dubbio anche la necessaria iscrizione della cooperativa all’albo della Regione. Si tratta di un passaggio fondamentale, che acquisisce valore sull’intero territorio italiano. Stante a quanto è previsto dalla legge, si può in ogni caso presentare apposita documentazione che vada a certificare e dimostrare il possesso dei medesimi requisiti.

La percentuale di cui sopra che viene presa come riferimento dal punto di vista dei requisiti soggettivi si deve strettamente ricollegare al quantitativo totale dei lavoratori che fanno parte della cooperativa, ma deve essere anche riferito a quanti poi saranno chiamati a svolgere le varie prestazioni che sono previste dalla convenzione.

I requisiti oggettivi

In riferimento a questo tipo specifico di convenzioni, ecco che bisogna prendere in considerazione dei requisiti ben precisi dal punto di vista oggettivo. Nello specifico, si tratta prima di tutto di convenzioni che devono riferirsi alla fornitura di beni o servizi strumentali che vengono effettuati nei confronti della PA e vanno a soddisfare delle necessità di carattere strumentale delle medesime.

Tali convenzioni devono avere come scopo principale non esclusivamente quello di mettere a disposizione uno specifico bene o un servizio alla PA, ma anche l’opportunità di garantire altre occasioni di lavoro per i soggetti svantaggiati, come prescritto anche dalle apposite guide che sono state pubblicate da parte di Anac.

Un altro aspetto molto importante da approfondire è legato all’importo della convenzione. Tale valore, infatti, scorporato dell'Iva, non deve superare il tetto massimo previsto dall’art. 35 del Codice dei contratti pubblici rinnovato nel 2023. È chiaro che si tratta di soglie che differiscono in base al tipo di attività che deve essere portata a termine e affidata. Una volta che si superano tali soglie, invece, la PA dovrà applicare interamente la disciplina prevista proprio dal nuovo D.Lgs. 36 del 2023, oppure dal Codice del Terzo settore.

Come avviene la selezione

Sempre l’art. 5 della legge 381 del 1991 evidenzia come tali convenzioni debbano essere stipulate solo dopo aver svolto apposita selezione. L’obiettivo, in tal senso, è quello di garantire il rispetto di principi come trasparenza, efficienza, ma anche non discriminazione. Attualmente, la disciplina in vigore prevede che tale procedura di selezione debba svolgersi nell’ambito di un più complesso procedimento che offra la possibilità di effettuare un confronto tra le varie offerte che sono state presentate dalle diverse cooperative sociali partecipanti. L’intento è quello, in definitiva, di garantire a tutte le cooperative una procedura di selezione che sia equa e paritaria.

 



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