Coronavirus: in Gazzetta ufficiale il Decreto-legge sulle riaperture
di Redazione tecnica - 19/05/2021
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 117 del 18 maggio 2021, il Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 recante “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19” con cui sono confermate tutte le indicazioni contenute nel Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 19 del 17 maggio 2021.
Gli articoli del Decreto-legge n. 65
Le nuove misure urgenti che, in considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano, vengno introdotte sono in vigore già da oggi.
Il decreto-legge è costituito dai seguenti
- Art. 1 - Limiti orari agli spostamenti
- Art. 2 - Attività dei servizi di ristorazione
- Art. 3 - Attività commerciali all’interno di mercati e centri commerciali
- Art. 4 - Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere
- Art. 5 - Eventi sportivi aperti al pubblico
- Art. 6 - Impianti nei comprensori sciistici
- Art. 7 - Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
- Art. 8 - Parchi tematici e di divertimento
- Art. 9 - Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie
- Art. 10 - Corsi di formazione
- Art. 11 - Musei e altri istituti e luoghi della cultura
- Art. 12 - Linee guida e protocolli
- Art. 13 - Disposizioni in materia di scenari di rischio delle regioni
- Art. 14 - Disposizioni in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi COVID-19
- Art. 15 - Sanzioni
- Art. 16 - Disposizioni di coordinamento
- Art. 17 - Entrata in vigore
Nuovi limiti orari per gli spostamenti
Con l’articolo 1 del provvedimento sono stabiliti i nuovi limiti orari per gli spostamenti in zona gialla mentre è precisato che tali limiti orari non si applicano nelle zone bianche. I nuovi limiti sono i seguenti:
- da oggi 19 maggio, il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute sarà ridotto di un’ora, rimanendo, quindi, valido dalle 23.00 alle 5.00;
- dal 7 giugno, sarà valido dalle ore 24.00 alle 5.00;
- dal 21 giugno 2021 sarà completamente abolito.
Nuovi parametri di ingresso nelle zone colorate
Con l’articolo 13 del decreto-legge sono disposti nuove disposizioni in materia di rischio delle regioni con modifiche dei parametri di ingresso nelle “zone colorate”, con varie modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
Nel dettaglio sono disposte nuove indicazioni per le zone bianche, gialle, arancioni e rosse dettagliatamente indicate alla lettera h) del comma 1 del citato articolo 13 in modo che assumano principale rilievo l’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.
Cronoprogramma delle riaperture nelle zone gialle
Con gli articoli dal 2 al 10 è, oi, dettato il cronoprogramma delle che porterà dal 22 maggio all’1 luglio nelle sone gialle, al ritorno ad una vita normale.
- 22 maggio riapertura di tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi (art. 3);
- 22 maggio riapertura degli impianti di risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore (art. 6);
- 24 maggio riapertura delle palestre (art. 4, comma 1);
- 1 giugno sarà possibile consumare cibi e bevande all’interno dei locali anche oltre le 18.00, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti (art. 2);
- 1 giugno per tutte le competizioni o eventi sportivi all’aperto (non solo a quelli di interesse nazionale), sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto) (art. 5);
- 15 giugno riaperti al pubblico i parchi tematici e di divertimento (art. 8);
- 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione verde” (art. 9, comma 2);
- 1 luglio per tutte le competizioni o eventi sportivi al chiuso (non solo a quelli di interesse nazionale) sarà consentita la presenza di pubblico nei locali, nei limiti già previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di 500 al chiuso) (art. 5);
- 1 luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei protocolli (art. 4, commi 2 e 3);
- 1 luglio saranno di nuovo possibili tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi (art. 9, comma 1);
- 1 luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza (art. 10);
- 1 luglio potranno riaprire al pubblico sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò (art. 7).
Musei e altri istituti e luoghi della cultura
Con l’articolo 11 del decreto-legge, in zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell’anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.
Linee guida e protocolli
La novità contenuta nell’articolo 12 del nuovo decreto-legge è, poi, quella di non contenere protocolli e linee guida che saranno sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome ma sino all’adozione da parte del Ministero della Salute, delle ordinanze relative ai nuovi protocolli restano in vigore, così come stabilito nei vari articoli dal 2 al 10 i vigenti protocolli e linee guida già adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
Certificazioni verdi Covid-19
All’articolo 14 del provvedimento è precisato che:
- la certificazione verde COVID-19, rilasciata ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale:
- la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale
Sanzioni e disposizioni di coordinamento
Con gli articoli 15 e 16 del decreto-legge in argomento bendìgono dettate rispettivamente le sanzioni e le disposizioni di coordiamento ed in particolare è precisato che, fatto salvo quanto diversamente disposto dal decreto-legge 18 maggio 2021, fino al 31 luglio 2021, continuano ad applicarsi le misure di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021.
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