Gazzetta ufficiale: Pubblicato il Decreto-legge sulle Riaperture
di Redazione tecnica - 23/04/2021
È in vigore già da oggi il Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (cosiddetto decreto “riaperture”) recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta ufficile n. 96 del 22 aprile 2021; il decreto-legge era stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 14 del 21 aprile 2021.
Proroga dello stato di emergenza
Con l’articolo 10 del provvedimento viene prorogata la scadenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 che viene traslata di tre mesi dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021 con la contestuale modifica di alcuni articoli del decreto-legge 5 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
L’articolo 11 del provvedimento proroga i termini di alcune norme correlati allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31 luglio 2021 e nell’allegato 2 al provvedimento è indicata la proroga di 26 norme con riferimento sia all’articolo che alla norma stessa.
Ripristino delle zone gialle
Con l’articolo 1 del decreto-legge dall’1 maggio al 31 luglio 2021 si applicano, nuovamente, le misure di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 e vengono ripristinate, dunque, le zone gialle.
Progressiva eliminazione delle restrizioni
I vari articoli del testo delineano il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione. Il decreto prevede che tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
Spostamenti
Con l’articolo 2 del provvedimento rubricato “Misure relative agli spostamenti”, dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Inoltre, alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo stesso spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito in zona arancione all’interno dello stesso comune. Non sono invece consentiti spostamenti verso altre abitazioni private abitate nella zona rossa.
Scuola e università
L’articolo 3 del provvedimento è dedicato alle “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore” e dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato, in presenza sull'intero territorio nazionale, lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia, della scuola dell'infanzia, della scuola primaria (elementari), della scuola secondaria di primo grado (medie), e, per almeno il 50 per cento degli studenti, della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.). Nella zona rossa, l'attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75 per cento degli studenti ed è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Nelle zone gialla e arancione, l’attività in presenza è garantita ad almeno il 70 per cento degli studenti, fino al 100 per cento. Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno.
Bar e ristoranti
L’articolo 4 del provvedimento rubricato “Attività dei servizi di ristorazione” definisce che dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Dall’1 giugno 2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi
L’articolo 5 del provvedimento è dedicato agli “Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi” con la possibilità che, dal 26 aprile 2021 in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto siano svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni. In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà autorizzare la presenza anche di un numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e delle linee guida. A decorrere dall’1 giugno 2021, in zona gialla, la precedente disposizione si applica anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali
Sport di squadra, piscine, palestre
Con l’articolo 6 rubricato “Piscine, palestre e sport di squadra” è consentito, dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre, dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre.
Fiere, convegni e congressi
L’articolo 7 rubricato “Fiere, Convegni e congressi” del provvedimento consente dal 15 giugno in zona gialla, lo svolgimento in presenza delle fiere. Dall’1 luglio 2021, dei convegni e dei congressi. È consentito, inoltre, svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.
Centri termali e parchi tematici e di divertimento
Con l’articolo 8 del provvedimento dall’1 luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei “Centri termali e parchi tematici e di divertimento” nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto- legge n. 33 del 2020. Resta ferma l’attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche.
Certificazioni verdi
L'articolo 9 del decreto-legge prevede l’introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.
Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.
In allegato il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 in vigore già da oggi unitamente alle slide predisposte dal Governo sul decreto-legge stesso.
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