Correttivo Codice Appalti: ASMEL fa il punto

di Redazione tecnica - 18/10/2024

Sono numerose le osservazioni, segnalazioni e proposte di correttivi al Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs. n. 36/2023) che, secondo quanto previsto dall’art. 1, co. 4 della legge delega n. 78/2022, dovranno essere apportati entro due anni dalla data di entrata in vigore.

Tra audizioni presso le Commissioni Parlamentari, risoluzioni al Governo e consultazioni presso il tavolo tecnico del MIT, gli argomenti affrontati sono diversi ed eterogenei. Proprio per questo, Asmel ha proposto un interessante quadro riepilogativo delle tematiche più rilevanti, segnalando anche la forza politica, l’istituzione, l’ente o l’operatore proponente.

Subappalto

Queste le proposte di modifica al subappalto:

  • escludere la possibilità di ricorrere al subappalto a cascata oltre il secondo livello (FI);
  • rendere obbligatoria l’autorizzazione del subappalto a cascata, da parte della SA, per il tramite dell’appaltatore (FI);
  • individuare compiutamente i procedimenti da seguire per autorizzare e per monitorare le esecuzioni affidate in subappalto (M5S);
  • perimetrare la discrezionalità delle SA nell’individuazione delle prestazioni escluse (M5S);
  • prevedere che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dall’importo assoggettato al ribasso (PD);
  • perimetrare la discrezionalità delle SA nell’individuazione delle prestazioni escluse (PD);
  • In tema di subappalto a cascata, rafforzare maggiormente gli oneri motivazionali e i controlli dopo il 2° livello (ANAC);
  • Ripristinare il previgente art. 31, co. 8 del 2016, nella parte in cui vietava il subappalto di progettazione eccetto che per le attività iperspecializzate (OICE).

Equo compenso

Diversi gli orientamenti sull'integrazione della disciplina prevista dalla legge n. 49/2023 e il d.Lgs. n. 36/2023.

Sul punto Asmel segnala:

  • confermare espressamente il principio dell’equo compenso nell’applicazione del Codice (PD);
  • prevedere la possibilità di ribassi solo sulle spese accessorie (PD);
  • chiarire se la l. n. 49/2023 ha reintrodotto dei parametri professionali minimi e, in caso positivo, specificare la misura massima del ribasso capace di preservare l’equità del compenso (ANAC);
  • rendere centrale il principio dell’equo compenso nel subprocedimento di verifica di congruità delle offerte ed escludere l’applicabilità della l. n. 49/2023 all’aggiudicazione dei contratti di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo = o > a 140 mila euro (OICE).

Metodologia BIM

Sull'applicazione della metodologia BIM alle procedure di evidenza pubblica, spicca la proposta di ANAC, secondo cui, rispetto alla maggiorazione del 10% nelle gare in cui è necessario avvalersi della metodologia, va specificato che la medesima opererebbe solo qualora il BIM figurasse come requisito di partecipazione.

Trasparenza

Gli obblighi di trasparenza e pubblicità coinvolgono diversi ambiti del Codice Appalti, dalla tipologia di procedura, ai canali utilizzati, ai soggetti coinvolti.

Ecco le proposte raccolte da Asmel:

  • implementare le forme di pubblicità preventiva e successiva (FI);
  • prevedere maggiori forme di partecipazione e trasparenza nell’ambito delle procedure negoziate (FDI);
  • estendere gli obblighi di pubblicazione e trasparenza dei contratti pubblici anche agli affidamenti in house (M5S);
  • prevedere l’obbligo di pubblicazione sul sito della SA di tutti gli atti prodromici alle procedure di affidamento di cui all’articolo 17 del Codice, dando conto delle relative motivazioni (M5S);
  • in materia di affidamenti sottosoglia, garantire adeguata pubblicità preventiva e successiva per scongiurare eventuali abusi nell’utilizzo dell’affidamento diretto (PD);
  • assicurare maggiore trasparenza negli affidamenti diretti a favore di società in house, tornando al modello del controllo preventivo o estendendo le tutele previste per i servizi pubblici di rilevanza economica (ANAC);
  • individuare soglie intermedie per gli affidamenti diretti e le negoziate senza bando (ANAC);
  • superare lo strumento della pubblicazione sui quotidiani, valorizzando la funzione della BDNCP (ANAC);
  • ridurre gli importi per i quali è possibile utilizzare la procedura negoziata senza bando (ANPCI).

Qualificazione stazioni appaltanti

Altro tema "caldo", soprattutto alla luce dell'obbligo introdotto dagli artt. 62 e 63 del Codice Appalti 2023, è quello della qualificazione delle stazioni appaltanti nella definizione e gestione delle procedure di gara.

Asmel riporta le seguenti proposte:

  • con riguardo alle opere di urbanizzazione a scomputo della quota del contributo di costruzione relativa agli oneri di urbanizzazione, affermare chiaramente l’esclusione da qualsiasi obbligo connesso alla qualificazione delle stazioni appaltanti per i soggetti privati che realizzano queste opere (FDI);
  • valutare una revisione al ribasso della soglia di 500 mila euro per l’obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti (PD);
  • prevedere interventi maggiormente incisivi finalizzati alla riduzione delle stazioni appaltanti e, in parallelo, ad una loro qualificazione e specializzazione, mediante un’adeguata dotazione di organico e prevedendo un sistema di formazione permanente degli addetti (in particolare del RUP) (PD);
  • in analogia con quanto avviene per i servizi e le forniture, anche per i lavori sarebbe necessaria la qualificazione per gli affidamenti di importo superiore a quello previsto per l’affidamento diretto (150 mila euro) (ANAC);
  • in tema di procedure svolte nel quinquennio 2018 – 2022, valorizzare anche le gare di valore inferiore agli importi di cui all’art. 62, co. 1 (ANAC).

Digitalizzazione

Come la qualificazione delle stazioni appaltanti, anche la digitalizzazione dei contratti pubblici ha rappresentato una vera e propria rivoluzione degli appalti, registrando non poche criticità. 

Per ottimizzare il sistema, si chiede di:

  • prevedere modalità specifiche e semplificate di accreditamento per i privati nell’ambito del procedimento digitale di acquisizione del CIG, per le opere di urbanizzazione a scomputo, qualora trovassero applicazione le norme del Codice dei contratti pubblici (FDI);
  • adeguare il funzionamento del casellario informatico alle piattaforme di approvvigionamento digitale (ANAC);
  • rafforzare il fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) per scongiurare un blocco delle gare (ANAC);
  • irrobustire la digitalizzazione delle procedure di affidamento e la gestione degli appalti favorendo misure di assunzione e di utilizzo flessibile e interistituzionale del personale (AMCT).

Tutela dei lavoratori

Infine, tema trasversale, che tocca come ambiti l'applicazione del CCNL di riferimento, i costi della manodopera, la sicurezza sul lavoro, la qualificazione degli OE e la revisione dei prezzi è quello della tutela dei lavoratori.

Sul punto ASMEL segnala le seguenti proposte:

  • chiarire che il principio di «equivalenza di tutele per i lavoratori» si applichi esclusivamente con riferimento ai contratti collettivi nazionali e territoriali sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a condizione che siano riferiti al medesimo settore del contratto indicato nel bando dalla SA (FDI);
  • ricomprendere nel novero delle cause di esclusione automatica le ipotesi di gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro (M5S);
  • prevedere che le clausole di revisione dei prezzi includano il costo derivante dal rinnovo dei Ccnl nazionali sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori, di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (M5S);
  • in merito al principio dell’«equivalenza di tutele per i lavoratori» occorre garantire che i CCNL applicati siano solo quelli sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative (PD);
  • relativamente alle clausole di revisione dei prezzi, recepire il riferimento, espressamente contenuto nella legge delega, alla variazione del costo derivante dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative (PD);
  • nell’ambito dei requisiti di ordine speciale, imporre il possesso di una qualificazione dell’operatore economico basata su criteri di salute e sicurezza, includendo nella presentazione delle offerte anche un certificato INAIL degli infortuni occorsi nell’impresa partecipante per carenze di sicurezza (PD).


© Riproduzione riservata