Correttivo Codice Appalti: cosa succederà agli allegati
di Redazione tecnica - 09/12/2024
L’attuale versione dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici (sulla quale si attendono gli effetti del parere del Consiglio di Stato) dovrebbe sancire la “fine” del progetto iniziale di un testo normativo “autoesecutivo” ovvero senza rinvio ad ulteriori provvedimenti attuativi.
Allegati al Codice: le modalità di abrogazione e sostituzione
Entrando nel dettaglio, l’art. 62 del correttivo introduce al Codice dei contratti il nuovo art. 226-bis ad oggetto “Disposizioni di semplificazione normativa”, dispone tre modalità di “sostituzione” e abrogazione della quasi totalità degli allegati, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 400/1988:
- comma 1, ovvero con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta;
- comma 3, ovvero con Decreto Ministeriale.
Oltre a queste modalità, il comma 3, art. 62, del correttivo consente l’abrogazione e sostituzione:
- dell’allegato I.4 (Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto) con un corrispondente decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;
- dell’allegato II.15 (Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche) con un corrispondente decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Gli allegati del Codice che restano affidati alla fonte normativa di rango primario, sono i seguenti:
- I.1 - Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti: tale Allegato - previsto dall’art. 13, comma 6, che non ne stabilisce modalità di sostituzione, su cui lo schema non interviene - è modificato dall’art. 81 del correttivo;
- I.12 - Opere di urbanizzazione a scomputo del costo di costruzione: tale Allegato - previsto dall’articolo 13, comma 7 - che non ne stabilisce modalità di sostituzione, su cui lo schema non interviene - è modificato dall’art. 64 del correttivo;
- II.10 -Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali: tale Allegato – previsto dagli art. 94, comma 6, e 95, comma 2, che non ne stabiliscono modalità di sostituzione, su cui lo schema non interviene – è modificato dall’art. 80 del correttivo.
Secondo la relazione tecnica di accompagnamento al correttivo “l’intento del nuovo articolo 226-bis è quello di razionalizzare in un unico articolo tutta la disciplina attuativa del codice facendo salve le modalità procedurali e conservando immutate le competenze delle amministrazioni proponenti e concertanti. Si precisa che nell’articolo sono riportati anche i nuovi allegati previsti dal decreto in esame”.
CONTINUA A LEGGERE© Riproduzione riservata
- Tag: