Il Correttivo al Codice dei Contratti: un circolo vizioso
di Edoardo Bianchi - 21/11/2024
Come oramai succede sin dal lontano 1994, con la promulgazione della legge Merloni, ad ogni legge sui lavori pubblici segue l’immancabile correttivo con cadenze annuali.
Il correttivo al Codice dei contratti: gravi incongruenze
Anche il “Codice 36” non ha potuto sottrarsi al vulnus dell’anzidetto circolo vizioso.
Al di là del merito che ha portato a multipli e continuativi correttivi della legge Merloni, del Codice De Lise, del Codice 50 e, oggi, del Codice 36 non può non registrarsi una prima patologica contraddizione.
Ogni legislatore, senza distinzione di credo politico, ha sempre stigmatizzato i danni che la sovrapproduzione normativa determina; pur tuttavia al momento di dare prova di lungimiranza e di volere invertire il pernicioso affaticamento si è sempre registrato un completo naufragio delle (buone) intenzioni che, tali, sono rimaste solo sulla carta.
Giova evidenziare che la sovrapproduzione normativa affligge tutti i campi della vita quotidiana ma mai nessuno, forse, come il settore dei lavori pubblici.
Il correttivo al Codice 36 sta percorrendo il proprio iter parlamentare, ma è opportuno evidenziare sin da subito alcune gravi incongruenze che ne condizioneranno la resa in termini di benefici effettivi sul mercato delle opere pubbliche.
Trovano, purtroppo, conferma due profili che hanno zavorrato, e zavorreranno in futuro, l’adempimento di un contratto di appalto compromettendo il rispetto di tempi e costi certi nella realizzazione di una opera pubblica.
Permane, anzi trova recrudescenza, l’impostazione per cui la presunzione di colpevolezza dell’imprenditore ed il rapporto Suddito (l’imprenditore) - Sovrano (la committente) caratterizzano le scelte di fondo anche dell’attuale Correttivo.
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