Crediti da bonus edilizi sottoposti a sequestro: nuova FAQ del Fisco
di Redazione tecnica - 27/11/2023
L'art. 25 del Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 104 (Decreto Asset), convertito dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136, ha previsto un nuovo obbligo per chi detiene un credito indiretto (maturato cioè a seguito di sconto in fattura o cessione del credito ai sensi dell'art. 121, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Legge n. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio) non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo del medesimo credito.
Crediti non utilizzabili: la comunicazione all'Agenzia delle Entrate
Entrando nel dettaglio, tale evenienza (la non utilizzabilità del credito indiretto) dovrà essere comunicata all'Agenzia delle Entrate a partire dall'1 dicembre 2023. Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima dell'1 dicembre 2023, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 2 gennaio 2024.
A tal fine l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento 23 novembre 21023, prot. n. 410221 che definisce:
- le modalità di comunicazione dei crediti d’imposta non utilizzabili;
- il contenuto della comunicazione.
Nuova FAQ del Fisco
Senza entrare nel dettaglio della ratio normativa (sulla quale ci sono diverse ipotesi), si pone il dubbio su quali siano i crediti d'imposta che non risultano essere più utilizzabili. Tra questi occorre annoverare anche quelli sottoposto a sequestro?
Ha risposto alla domanda l'Agenzia delle Entrate stessa con la FAQ del 23 novembre 2023 che chiarisce un aspetto importante relativo ai presupposti costitutivi stessi del credito fiscale.
La domanda è la seguente:
Premesso che a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 25 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, l’ultimo cessionario del credito, derivante dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o cessione del credito, ha l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate i crediti d’imposta inutilizzabili, intendendosi per tali quelli per i quali non sussistono i presupposti costitutivi, si chiede di sapere se i crediti d’imposta sottoposti a sequestro debbano essere oggetto della predetta comunicazione.
La risposta dell'Agenzia delle Entrate
Il Fisco ha chiarito, intanto, che la ratio dell'art. 25 del Decreto Asset può essere individuata nella necessità di una maggiore chiarezza nel computo dell’ammontare dei crediti effettivamente esigibili, aspetto che sarà probabilmente determinante per la riclassificazione del superbonus da credito "pagabile" a "non pagabile" (che avrà delle ripercussioni dirette sul Bilancio dello Stato).
Ciò premesso (come prevedibile), l'Agenzia delle Entrate chiarisce che i crediti sottoposti a sequestro non devono essere oggetto di comunicazione, considerato che tale informazione è già in possesso del Fisco stesso.
Il sequestro del credito viene, infatti, comunicato dall’Autorità giudiziaria all’Amministrazione finanziaria che ne sospende tempestivamente la possibilità di utilizzo in compensazione, eliminandoli dal cassetto fiscale. Diversamente, rientrano nell’ambito della comunicazione i crediti che sono stati oggetto di irregolarità procedurali che ne inibiscono l’utilizzo.
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