Crediti edilizi trasmessi oltre la data di scadenza: quando sono validi?

di Redazione tecnica - 17/09/2024

La posticipazione automatica per le scadenze in un giorno festivo è da considerare un principio con valenza generale nel calcolo di tutti i termini, perentori ed ordinatori, nonché, in assenza di diversa previsione, anche in punto di decadenza e in relazione alla materia tributaria.

Crediti edilizi: casi in cui sono validi anche se trasmessi oltre la data di scadenza

Si tratta di un principio cardine, richiamato più volte anche dalla giurisprudenza di Cassazione e sul quale è tornata a parlare la Corte Tributaria Provinciale di Padova, con la sentenza del 9 settembre 2024, n. 319, accogliendo il ricorso di un’azienda che aveva visto scartarsi dal Fisco un modello F24, con cui era stata portata in compensazione una somma derivante dall'utilizzo di un credito agevolativo relativo all'anno 2023.

Lo scarto era stato motivato per “credito assente”, in quanto la trasmissione era avvenuta nei giorni 30 e 31 dicembre 2023 e la compensazione non era stata validata dal servizio Entratel, che registra i pagamenti soltanto nei giorni feriali. Alla data del primo giorno feriale successivo (2 gennaio 2024), il credito del contribuente non era stato ritenuto sussistente, essendo utilizzabile soltanto entro il 31 dicembre 2023.

Da qui il ricorso dell’azienda, che ha richiamato il principio secondo cui il termine per il pagamento di un'imposta che cade in un giorno festivo è prorogato ex lege al primo giorno feriale successivo e sostenendo che esso debba ritenersi estensibile a tutte le fattispecie, compresa quella in esame.

Per l’Ufficio invece il ricorso sarebbe stato inammissibile, in quanto la comunicazione di scarto non sarebbe riconducibile nella previsione dell'art. 19, comma 3, del D.lgs. n. 546 del 1992, non trattandosi di una pretesa impositiva.

Crediti con data di scadenza in giorno festivo: ok al posticipo al primo giorno utile

La CTP ha invece dato ragione al ricorrente, partendo già dall’ammissibilità del ricorso, che può essere proposto avverso "il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari".

Sul merito, la Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui la proroga della scadenza di un termine, che venga a coincidere con un giorno festivo, al giorno successivo non festivo rappresenta un principio immanente nel nostro ordinamento.

E ha richiamato le numerose norme che lo confermano:

  • la legge n. 13/1962 il cui art. 1, dispone che "sono prorogati di diritto al primo giorno feriale successivo tutti i termini anche se di prescrizione o di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento, od operazione, da effettuarsi presso... le Aziende ed istituti di credito di cui al R.D. 21 marzo 1936, n. 375... quando scadono in giorno feriale che, secondo l'orario depositato ai sensi del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955,... sia da considerarsi non lavorativo e comporti chiusura degli sportelli bancari";
  • L'art. 1187 cod. civ., che rimanda alla previsione del successivo art. 2963 (che, al comma 3, dispone: "se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo", con la precisazione che tale proroga costituisce norma generale in materia di adempimento delle obbligazioni, applicabile, come tale;
  • il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, che rimanda al citato art. 2963 cod. civ.;
  • l'art. 155 cod. proc. civ., che ai commi 3 e 4, prevede: "i giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo";
  • il D.Lgs. n. 241 del 1997, il cui art. 18, comma 1, stabilisce che i versamenti di ritenute, imposte, contributi, ecc., contemplati dal D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, devono essere effettuati entro il giorno 16 del mese di scadenza, precisando comunque che "se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo";
  • il D.L. n. 70/2011, art. 7, comma 1, lett. h), che prevede " i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo".

Sulla base di tali riferimenti normativi, nonché di precedenti arresti di legittimità, si è quindi affermato, in maniera del tutto condivisibile, che la posticipazione automatica per le scadenze in un giorno festivo è da considerare un principio con valenza generale nel calcolo di tutti i termini, perentori ed ordinatori, nonché, in assenza di diversa previsione, anche in punto di decadenza e in relazione alla materia tributaria.

La sentenza della CTP

Applicando questi principi al caso in esame, per la CTP è legittimo l’utilizzo, ai fini della compensazione, del credito di imposta derivante da agevolazioni tributarie, nel primo giorno lavorativo successivo, laddove essa possa essere effettuata entro un termine che cade in un giorno festivo.

Inoltre anche l'utilizzabilità del credito derivante da agevolazioni tributarie è prorogata, a causa della scadenza del relativo termine in un giorno festivo, alla prima data del primo giorno lavorativo successivo.



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