Crediti fiscali a compensazione: stop ai modelli F24

di Redazione tecnica - 16/07/2024

Dal 1° luglio 2024 stop in banca all’uso dei modelli F24 con importi a credito in compensazione. Ad essere ammesso è infatti soltanto il pagamento attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Crediti in compensazione: come utilizzarli dal 1° luglio 2024

La conferma arriva da Fisco Oggi, in risposta al quesito di un contribuente sull'impossibilità di utilizzare gli F24 con importi a credito in compensazione, anche nel caso di modelli con saldo differente da zero.

Come spiega la rivista online dell’Agenzia delle Entrate, dal 1° luglio 2024 tutti i versamenti unitari da effettuare utilizzando i crediti in compensazione, di qualsiasi natura e importo essi siano, vanno eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Fisco.

La novità è stata introdotta dall’art. 1, comma 95 della legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), che ha modificato l’articolo 11 del decreto legge n. 66/2014 ed è adesso diventata operativa.

Ne deriva che l’obbligo di utilizzo dei canali AdE:

  • sussiste anche quando la compensazione dei crediti con i debiti è solo parziale, con modello F24 non a “saldo zero”;
  • si applica per qualunque versamento effettuato a decorrere dal 1° luglio 2024, a prescindere dal fatto che i debiti o i crediti indicati nel modello F24 riguardino tributi concernenti periodi antecedenti al 1° luglio.

Nessuna deroga consentita

Inoltre, ricorda il Fisco che, come specificato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2024, n. 16/E, rientrano comunque nell’obbligo generalizzato di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia:

  • la delega con compensazione e saldo maggiore di zero eseguita il 1° luglio 2024 per effetto del rinvio del termine di versamento del 30 giugno 2024 (domenica) al primo giorno lavorativo successivo;
  • gli invii del modello F24 all’intermediario in data anteriore al 1° luglio 2024.
  • anche nel caso in cui si tratti di crediti maturati nei confronti dell’INPS e dell’INAIL.

Compensazione dei crediti: quali possono essere utilizzati? 

Infine, ricordiamo che in linea generale, ai sensi dell’art. 17 del del D.Lgs. 241/1997 è possibile utilizzare in compensazione, tramite F24, i crediti di imposta, compresi quelli derivanti dai bonus edilizi, per il pagamento di:

  • imposte sui redditi, relative addizionali e ritenute alla fonte;
  • IVA;
  • imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA (ad esempio cedolare sugli affitti e imposta sul regime forfettario)
  • IRAP;
  • IMU;
  • contributi previdenziali,
  • contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
  • premi relativi all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • interessi previsti in caso di pagamento rateale;
  • tasse sulle concessioni governative;
  • tasse scolastiche.

Con la legge n. 38/2023, di conversione del c.d. Decreto Cessioni è stata inoltre ammessa la "compensazione orizzontale", che permette la compensazione tra crediti e debiti relativi a enti impositori diversi.

Attenzione però: nel caso di carichi superiori a 100mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti, nè siano in corso provvedimenti di sospensione, scatta il divieto di compensazione dei crediti agevolativi introdotto dall'art. 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 39/2024, che ha sostituito il comma 49-quinquies dell'art. 37 del D.L. n. 223/2006.



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