Crediti d’imposta Transizione 4.0: ecco i nuovi modelli di comunicazione
di Redazione tecnica - 30/04/2024
Sono disponibili i nuovi modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l'applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.
Transizione 4.0: ecco i nuovi modelli
I nuovi modelli, allegati al Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (che sostituisce i decreti direttoriali del 6 ottobre 2021), sono stati emanati ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39 (Decreto tagli cessioni, in attesa di conversione in legge) che ha previsto nuovi obblighi per la fruizione dei seguenti crediti d’imposta:
- investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019.
Attraverso i nuovi modelli le imprese possono comunicare l’utilizzo in compensazione dei suddetti crediti d’imposta che nel frattempo erano stati sospesi dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 12 aprile 2024, n. 19/E.
Al via la compensazione
Entrando nel dettaglio, il nuovo Decreto Direttoriale approva due modelli:
- il modello di cui all’Allegato 1, relativo ai crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, si compone di un frontespizio per l’indicazione dei dati identificativi dell’impresa e da due sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti in beni materiali e immateriali di cui, rispettivamente, all’allegato A e all’allegato B alla legge n. 232 del 2016, della fruizione negli anni dei crediti d’imposta;
- il modello di cui all’Allegato 2, relativo al credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, si compone di un frontespizio per l’indicazione dei dati identificativi dell’impresa e da quattro sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti nelle diverse attività ammissibili, la fruizione negli anni del credito d’imposta.
La trasmissione dei modelli di comunicazione
Il modello di comunicazione di cui all’Allegato 1 è trasmesso in via preventiva dall’impresa al fine di comunicare l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data del 30 marzo 2024, la presunta fruizione negli anni del credito. Il medesimo modello è, altresì, trasmesso al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva. Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024, il modello è trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.
Il modello di comunicazione di cui all’Allegato 2 è trasmesso in via preventiva dall’impresa al fine di comunicare l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data del 30 marzo 2024, la presunta fruizione negli anni del credito. Il medesimo modello è, altresì, trasmesso al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva. Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024, il modello è trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.
La trasmissione dei modelli di comunicazione di cui ai commi 2 e 3 costituisce presupposto per la fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge n. 178 del 2020 e del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge n. 160 del 2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1, della legge n. 160 del 2019.
Il comunicato del GSE
A dare comunicazione della pubblicazione dei modelli ci ha pensato anche il GSE con un avviso:
Dalle ore 12 di oggi, lunedì 29 aprile 2024, è possibile compilare i modelli di comunicazione per compensare i crediti d'imposta per gli investimenti del piano Transizione 4.0, come da decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24 aprile scorso.
I crediti di imposta a cui questi si applicano sono:
- Gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (Modulo 1);
- Gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (Modulo 2).
Una volta scaricato il file pdf, sarà necessario aprirlo con Acrobat Reader autorizzando, se richiesta, l'esecuzione del Javascript. Tramite questa applicazione, il file pdf può essere compilato in tutte le sue parti. Ciascun file pdf deve essere firmato digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità rilasciato da una Certification Authority (cfr sito AGID).
Ogni comunicazione deve essere trasmessa singolarmente tramite pec all''indirizzo di posta transizione4@pec.gse.it.
Il file pdf non deve in nessun caso essere stampato e firmato con firma olografa: i pdf da allegare alla PEC non devono quindi essere salvati come immagini o originati dalla scansione di pagine ma solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato.
Relativamente alle comunicazioni, il GSE ha specificato che l'oggetto delle comunicazioni trasmesse via PEC dovrà essere il seguente:
- nel caso di comunicazione preventiva: “Comunicazionepreventiva_Codice fiscale oppure partita IVA dell'impresa";
- nel caso di comunicazione di completamento: “Comunicazionedicompletamento_Codice fiscale oppure partita IVA dell'impresa".
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