Crediti d'imposta ZES: tutte le FAQ del Fisco

di Redazione tecnica - 16/07/2024

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato numerose nuove FAQ sul credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, il contributo istituito con l’art. 16 del D. L. n. 124/2023, destinato alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno.

Zes Unica: le FAQ del Fisco sui crediti d'imposta

Il credito d’imposta previsto viene commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Non possono essere agevolati progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200mila euro.

Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione, è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal c.d. “Regolamento GBER”, ed è cumulabile con:

  • aiuti de minimis;
  • altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento
  • altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE, fermo restando quanto previsto dall'art. 38, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.

Per il riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa vanno certificati da un revisore legale dei conti.

L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che verrà emanato entro il prossimo 22 luglio.

Quando si può usare il credito ZES

Il credito non può essere utilizzato prima della data di realizzazione dell’investimento. In particolare, il credito è utilizzabile:

  1. per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui sopra;
  2. per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione, per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta, previa verificvda documentale della certificazione da parte del Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari.

Per comunicare l’avvenuta realizzazione degli investimenti oppure il ricevimento della certificazione e/o delle fatture elettroniche, dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, per poter utilizzare il relativo credito d’imposta, è necessario presentare una o più comunicazioni integrative.

Le FAQ sul credito d'imposta per investimenti nella ZES

Sono sei gli ambiti di spiegazione delle FAQ pubblicate dal Fisco:

  • Modalità termini richiesta e fruizione credito d’imposta
  • Settori e investimenti ammissibili
  • Immobili
  • Cumulabilità
  • Aree ammissibili
  • Varie

Riportiamo il testo integrale nelle pagine successive.

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