Crediti d'imposta ZES Unica: il Fisco aggiorna di nuovo il modello

di Redazione tecnica - 08/11/2024

Con il provvedimento del 6 novembre 2024, Prot. n. 406943, l'Agenzia delle Entrate ha nuovamente aggiornato il modello di comunicazione integrativa di cui all’articolo 1 del D.L. n. 113/2024, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica.

Credito ZES Unica: il Fisco aggiorna il modello di comunicazione integrativa

Ricordiamo che l’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 113/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143/2024, ha previsto, a pena di decadenza dall’agevolazione, che gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione per l’accesso al contributo sotto forma di credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, devono inviare al Fisco dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1 dello stesso decreto. Queste disposizioni si applicano anche qualora la comunicazione inviata rechi l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.

La pubblicazione del modello aggiornato è stata necessaria per le modifiche che l'art. 8 del D.L. n. 155/2024 ha introdotto all'art. 1 del D.L. n. 113/2024, ovvero:

  • la possibilità per i beneficiari di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria.
  • la previsione secondo cui  qualora il credito di imposta fruibile, risulti pari al limite massimo previsto dal D.L. n. 124/2023, l’ammontare massimo del credito di imposta residuo fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati viene determinata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Il modello aggiornato adesso consente ai soggetti interessati di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, prevedendo nei quadri A e B ulteriori campi per l’indicazione separata dei predetti investimenti.

Come inviare la comunicazione

La comunicazione va esclusivamente trasmessa  in via telematica usando il software gratuito “ZES UNICA INTEGRATIVA”, con il modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il beneficiario o il soggetto incaricato che ha inviato la comunicazione riceverà, nella sua area riservata, la ricevuta o lo scarto da parte del Fisco.

Qualora l’invio venga effettuato entro i termini e nei quattro giorni precedenti, ma sia cartato dal sistema telematico, sarà considerato tempestivo purché venga ritrasmesso entro i cinque giorni solari successivi al termine indicato.

Cos'è il credito d'imposta ZES

L'art. 16 del DL. n. 124/2023, ha istituito un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese che investono in beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che sono attivate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica.

Il credito, riconosciuto nella misura massima di 100 milioni di euro per ciascun progetto di investimento, è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024.

Non sono agevolabili gli investimenti il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200mila euro.

La misura è destinata a imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o effettuano investimenti incrementali all'interno della Zes unica, che ricomprende le zone assistite nelle 8 regioni del Mezzogiorno: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo.

Per il riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa vanno certificati da un revisore legale dei conti.

 



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