Crediti Superbonus 2024: non sono più pagabili

di Gianluca Oreto - 09/07/2024

Superbonus “non pagabile” a partire dal 2024. Lo ha confermato ISTAT dopo che recentemente, in audizione in Parlamento, aveva espresso le sue riserve sulla classificazione delle detrazioni fiscali di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), alla luce delle più recenti modifiche introdotte dal D.L. n. 39/2024 convertito in legge n. 67/2024.

Il valzer della classificazione del Superbonus

Si conclude, così, il “valzer” della classificazione contabile (le cui decisioni impattano direttamente sui conti dello Stato) su cui si attendeva il responso di Eurostat dopo l’advice inviato ad ISTAT nel 2023 in cui, nonostante il D.L. n.11/2023 convertito in Legge n. 38/2023, aveva confermato la “pagabilità” del superbonus anche per 2023.

Per la registrazione contabile del Superbonus maturato nel 2024, invece, Eurostat aveva richiesto a ISTAT di riesaminare la questione entro la prima metà del 2024, tenendo conto dello sviluppo dei crediti d'imposta bloccati e degli interventi che il Governo avrebbe intrapreso.

È così che, alla luce del Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39 (Decreto tagli cessioni), convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2024, n. 67, che ha messo definitivamente la parola “fine” a qualsiasi forma alternativa alla detrazione diretta, la decisione è stata presa: superbonus pagabile a partire dal 2024.

Ricordiamo che la questione era nata proprio a seguito della nascita del meccanismo delle opzioni alternative di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio che aveva portato ISTAT a chiedere lumi all’istituto di statistica europeo (ISTAT) che era intervenuto a giugno 2021 con una nota inviata ad ISTAT. Una nota in cui si è riconosciuto il “dubbio” sulla classificazione contabile del superbonus proprio alla luce della trasferibilità del credito e delle regole previste dal SEC 2010 (mai modificato) e dal MGDD (manuale interpretativo che è stato aggiornato).

Alla fine, il responso arrivò solo nel 2023 dopo un percorso di aggiornamento del MGDD (ma non del SEC 2010) nel quale si diede peso ai fini classificatori dei bonus edilizi a 3 parametri:

  • la trasferibilità del credito;
  • la compensabilità con qualsiasi tipo di imposta;
  • la differibilità per lungo tempo.

Tre parametri da cui si sarebbe dovuto calcolare la probabilità di utilizzo del bonus:

  • se questa era alta, secondo il MGDD (ma non secondo il SEC 2010) il credito avrebbe dovuto essere classificato come pagabile;
  • viceversa, nel caso la probabilità che una parte consistente del credito poteva non essere utilizzata era alta, allora lo stesso avrebbe dovuto essere considerato “non pagabile”.

Alla luce di questi parametri, ISTAT a marzo 2023 ha riclassificato retroattivamente il superbonus e bonus facciate come crediti “pagabili” con la conseguenza che il loro ammontare non è stato “spalmato” sul bilancio dello Stato negli anni di detrazione previsti dalle due norme, ma nell’anno “zero” in cui gli interventi edilizi maturavano il diritto di accesso a questi incentivi.

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